La Corte di Cassazione ha confermato che anche le postazioni mobili dell’autovelox debbono essere preventivamente segnalate. Il Tribunale di Milano ha sancito il valore di prova legale dei messaggi WhatsApp. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, è obbligatorio montare pneumatici invernali M+S, se non si hanno nel bagagliaio le catene da neve
Corte di Cassazione: segnalazione preventiva e ben visibile anche delle postazioni mobili dell’autovelox
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29595/21, pubblicata lo scorso 22 ottobre, ha ribadito la polizia municipale e quella Stradale non possono utilizzare gli scout speed a bordo delle pattuglie multando gli automobilisti per eccesso di velocità senza aver preventivamente avvisato che è in corso il controllo elettronico della velocità. I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che proprio l’art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada stabilisce che l’attività di rilevamento deve essere sempre segnalata in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada: il decreto del Ministro dei Trasporti (fonte normativa subordinata), quindi, non può in alcun modo eludere la norma primaria: ad esso spetta solamente il compito di disciplinare “le modalità d’impiego degli strumenti”, fissi o mobili che siano. Il Codice della Strada, pertanto, rimette al Decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli e segnali luminosi per avvisare che è attivo il rilevamento elettronico. Il Dm Bianchi prevede infatti che sulle pattuglie ci siano messaggi luminosi con l’iscrizione “controllo velocità” visibili sia frontalmente sia da tergo, assicurando, così, il rispetto della legge primaria. Affermato quanto sopra, i giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione hanno bocciato il ricorso del Comune, peraltro, già bocciato due volte sia dal Giudice di pace sia dal Tribunale di Belluno, hanno annullato sia la multa sia il taglio di tre punti sulla patente inflitti al conducente dell’auto che viaggiava a 85 chilometri l’ora in un tratto dove il massimo è di 70, e compensato le spese di lite fra le parti.
Tribunale di Milano: i messaggi WhatsApp sono una prova legale
La quinta sezione civile del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6935/2021, ha sancito che i messaggi Whatsapp sono una prova legale scritta dell’accordo fra le parti: fa fede, cioè, la chat in cui il venditore si impegna a corrispondere un compenso solo se l’immobile sarà venduto sopra una soglia di prezzo e il mediatore accetta (“va bene”) senza disconoscere, poi, né la provenienza né il contenuto del messaggio. Nel caso di specie, come risultato dagli screenshot della conversazione depositati agli atti, l’alienante dell’immobile aveva promesso per iscritto, tramite Whatsapp, al venditore una provvigione pari all’1 per cento solo se il corrispettivo fosse stato sopra a 590 mila euro e pari allo 0,50 sopra a 585 mila ed al di sotto nulla. Benché la compravendita fosse andata regolarmente in porto, dunque niente provvigione all’agente immobiliare.
Gomme invernali 2021-2022
Approssimandosi, forse, la possibilità di ritornare sui campi da sci, ricordiamo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, è obbligatorio montare pneumatici invernali M+S, vale a dire Mud and Snow (fango e neve) sulla propria auto, sempre che non si abbiano nel bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di necessità. Tali pneumatici montano tasselli sottili (quelli estivi montano tasselli più spessi) ed hanno 3scanalature longitudinali che garantiscono una maggiore presa sul bagnato e sulla neve, garantendo maggiore aderenza a prescindere dal fondo stradale e dalle sue condizioni e meno rischi di aquaplaning. La legge prevede l’obbligo di gomme invernali a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022, con un mese di deroga sia all’inizio che alla fine della “finestra invernale”. Pertanto, dal 15 ottobre ed entro e non oltre il 15 novembre 2021, bisognerà aver montato le gomme invernali. Si avrà, poi, tempo fino al 15 maggio per cambiare gli pneumatici invernali con quelli estivi. La legge prevede multe per chi non rispetta l’obbligo del cambio gomme: da 41€ a 168€ se si viene fermati in un centro abitato e da 84€ a 355€ se l’accertamento avviene al di fuori. Può anche essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici. L’obbligo, precisiamo, non riguarda solamente gli automobilisti che montano sui loro veicoli gomme quattro stagioni, vale a dire omologati per l’utilizzo invernale con la sigla M+S.