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a cura di Giovanni Scotti
Patentino per guidare i ciclomotori: la normativa
Dallo scorso 1° aprile 2011 il conducente di un ciclomotore, minorenne o maggiorenne non titolare di patente di guida, deve essere munito del certificato di idoneità , il cosiddetto patentino. Questo certificato sarà poi restituito alla Motorizzazione nel momento in cui si munirà di una patente di guida La disciplina è contenuta nell’articolo 116 del Codice della Strada, più volte modificato dalle varie riforme che si sono succedute negli anni (Decreto legislativo n. 9/2002, Legge n. 214/203, Legge n. 168/2005 e Legge n. 120/2010).
Promemoria per i minorenni
Il rilascio del patentino ai minorenni di almeno 14 anni è condizionato alla frequentazione di un corso di almeno 13 ore che illustrano norme di comportamento, segnaletica e norme di circolazione, educazione al rispetto della legge, elementi del ciclomotore e loro uso, comportamento alla guida del ciclomotore e uso del casco, funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Il corso si può seguire nelle scuole statali o paritarie (secondarie di primo e secondo grado) oppure nelle autoscuole, dietro specifica richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. La frequenza del corso è obbligatoria e sono consentite assenze per un massimo di tre ore, pena l’obbligo di dover ripetere l’intero corso. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, che ha validità massima di un anno per sostenere l’esame teorico per il quale occorre presentare un’apposita domanda, con allegato il certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A, la prova dell’avvenuto pagamento delle tasse relative alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore (Legge n. 8701986) e la marche da bollo (negli uffici postali sono disponibili dei bollettini prestampati da 15 € per i diritti dovuti al Dtt e di 14,62 € per il bollo).
L’esame teorico per i minorenni
L’esame consiste in una prova teorica della durata di 30 minuti per rispondere a un questionario nel quale occorre solo barrare la lettera V (Vero) o F (Falso) alle risposte già assegnate ad ogni domanda. Il candidato che non supera la prova, può ripeterla più volte entro l’anno di scadenza dell’attestato di frequenza del corso teorico. Al candidato che ha sostenuto la prova con esito positivo, invece, viene rilasciata un’autorizzazione (una specie di foglio rosa), valida per sei mesi, per esercitarsi alla guida di un ciclomotore. Nel corso delle esercitazioni occorre sempre avere con sé tale autorizzazione e il documento di riconoscimento. Sui ciclomotori a due ruote ci si deve esercitare in luoghi poco frequentati e si può non avere un istruttore a bordo. Sui mezzi a più di due ruote a bordo deve essere presente una persona di età non superiore a 65 anni e titolare di patente almeno di categoria B da non meno di 10 anni che vigili e sia pronta a intervenire. Il quadriciclo deve essere munito, durante l’esercitazione, di un contrassegno recante la lettera “P”.
L’esame di guida per i minorenni
Nei sei mesi di validità dell’autorizzazione, trascorso un mese dal rilascio, è possibile tentare l’esame di guida pratica per due volte al massimo. La prova si svolge su un ciclomotore a duo o tre ruote oppure su un quadriciclo leggero (minicar), a scelta del candidato ed è divisa in due fasi, di cui una svolta in aree appositamente attrezzate e un’altra, cui si accede solo dopo il superamento della prima, nel traffico. Superata la prova al candidato viene rilasciato il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (patentino), che, lo ricordiamo, non è un documento di identità e, pertanto, deve essere sempre accompagnato da un documento di riconoscimento valido.
E per i maggiorenni…
Chi ha compiuto la maggiore età dopo il 1° ottobre 2005 e vuole conseguire il patentino, è sottoposti agli stessi obblighi previsti per i minorenni, con frequentazione dei corsi e sostenimento delle prove teoriche e pratiche. Chi, invece, al 30 settembre 2005 era già maggiorenne, può ottenere il patentino presentando apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile), con la certificazione medica (analoga a quella prevista per i minorenni) e l’attestazione di frequenza a un corso di formazione in un’autoscuola autorizzata. In questo caso, non c’è l’obbligo di sostenere la prova teorica e quella pratica. Naturalmente non deve fare alcuna domanda chi ha già la patente di guida in quanto questa consente già di guidare un ciclomotore.
 Nuova patente europea
Il 20 dicembre 2006 il Parlamento europeo ha emesso la direttiva n. 2006/126/Ce per l’introduzione graduale della patente unica europea, un documento valido per tutta l’Europa consistente in una tessera, tipo bancomat, dotata di microchip. In Italia l’iter per il recepimento della direttiva è ancora in corso e deve essere completato entro il 2011, in modo da applicare le novità a partire dal 2013.