La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che è reato lasciare il cane in auto per ore e senza acqua. E’ stata approvata la delega per la riforma del processo penale e, tra i punti chiave della riforma, segnaliamo la prescrizione, la previsione di regimi speciali per i reati di mafia, terrorismo e violenza sessuale e, soprattutto il “diritto all’oblio”. Pubblicate le nuove regole per conseguire la patenti nautiche a vela e a motore di categoria A, B e C. E’ annullabile l’ordinanza-ingiunzione quando l’amministrazione municipale non fornisce alcuna prova concreta per la fondatezza dell’accertamento. Nel caso di specie un agente sosteneva, pur se il veicolo era lontano e in movimento, che il guidatore era senza la cintura di sicurezza allacciata.
Corte di Cassazione: è reato lasciare il cane in auto per ore
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36713/21, ha affermato che è reato lascia il cane in auto per ore e senza acqua e condannato il proprietario per detenzione di animale in ambiente incompatibile con la sua natura e tale da produrre gravi sofferenze. L’abitacolo del veicolo – hanno affermato i giudici – non è un posto insalubre, ma è pur sempre un habitat innaturale e di dimensioni anguste. I giudici, quindi, hanno giudicato il comportamento del proprietario dell’animale, lasciato chiuso per più di tre ore di fila nell’auto senza nemmeno una ciotola di acqua, “eccessivamente gravoso per il cane”, tanto da integrare la fattispecie di reato prevista dall’articolo 727 del Codice penale. Nel caso di specie il proprietario del cane è stato condannato a pagare un’ammenda di 4mila euro.
Internet: approvato il diritto all’oblio
Dopo il primo via libera alla riforma del processo civile, il Senato, nei giorni scorsi, ha anche approvato, in via definitiva, la delega per la riforma del processo penale con 177 sì e 24 voti contrari. Tra i punti chiave della riforma segnaliamo la prescrizione, il diritto all’oblio e la previsione di regimi speciali per i reati di mafia, terrorismo e violenza sessuale. L’articolo 1, comma 25, in particolare, tratta del “diritto all’oblio”, che, lo precisiamo, impone la non riproposizione di fatti ormai non più attuali, anche laddove la notizia dovesse essere vera. I nomi degli innocenti, quindi, debbono scomparire da Google grazie alla riforma del processo penale, che recepisce non solo il regolamento europeo Gdpr sulla privacy ma anche la recentissima giurisprudenza della Cassazione. Tocca ora al Governo adottare i provvedimenti attuativi per garantire il diritto all’oblio, vale a dire alla «cancellazione» dei dati personali.
Ricordiamo che già l’articolo 17, primo paragrafo, lettera f, del regolamento n. 2016/679 General data protection aveva introdotto un riferimento esplicito al diritto all’oblio e che il Gdpr è stato recepito nel nostro Paese con il Decreto legislativo n. 101/18. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, poi, con l’ordinanza n. 15160/21 in tema di diritto all’oblio ha affermato che si può ordinare al motore di ricerca di far scomparire dai risultati della query un articolo pubblicato sul web che pure è d’interesse generale ma lede la riservatezza di una persona che non riveste la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale. L’accesso agevolato e protratto nel tempo ai dati personali dell’interessato, grazie a semplici parole chiave, infatti, rischia di attribuire al soggetto una biografia telematica diversa da quella reale, perché costituita da notizie ormai superate.
La patente nautica: le nuove regole
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Decreto del 10 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono entrate in vigore le nuove regole per conseguire la patenti nautiche a vela e a motore di categoria A, B e C. Ora le procedure sono più snelle ed anche l’esame è nuovo. Chi ha superato la prova scritta, ma è stato bocciato due volte consecutive alla pratica, ora, può, entro 30 giorni dall’ultimo esame pratico, fare un altro tentativo senza ripetere gli scritti. Chi non supera una delle prove scritte, invece, può ripetere solo quella non superata: non deve, cioè, ripetere tutto il percorso. Chi non supera il “Quiz Vela”, infine, può proseguire per conseguire quella a motore. Le prove scritte saranno due: una prova generale a risposta multipla valida sia per vela sia motore, con 20 domande, superabile con 16 risposte esatte e la prova di carteggio con 5 quesiti, superabile con 4 risposte corrette. Per chi intende prendere la patente a vela sono previste anche 5 domande del “Quiz Vela”, superabili con 4 risposte giuste. Ricordiamo che le nuove regole per le patenti nautiche sono state presentate al Salone Nautico di Genova, che si è svolto dal 6 al 21 settembre.
Multa per le cinture: un agente non può vedere a distanza se la cintura è allacciata o slacciata
Il giudice di pace di Ferentino, in provincia di Frosinone, con la sentenza n. 135/21, ha annullato l’atto amministrativo con il quale un vigile aveva verbalizzato che l’imputato guidava senza la cintura di sicurezza allacciata. Secondo il giudice, infatti, i vigili avevano posto in essere un errore di percezione sensoriale, dovuto anche alla lontananza del veicolo in movimento. Il verbale è risultato privo di adeguato supporto probatorio: pur essendo stato oggetto di percezione diretta dei verbalizzanti, la situazione è stata valutata senza l’ausilio di alcun apparecchio di rilevazione certo sul luogo dell’avvenuta infrazione. Nel dubbio, pertanto il giudice ha accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione presentata dal conducente del veicolo in quanto l’amministrazione municipale non ha potuto fornire alcuna prova concreta per la fondatezza dell’accertamento posto alla base della pretesa. Il giudice si è così allineato alla suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 17106/02, ha negato la fede privilegiata al verbale sugli accadimenti che sono mediati dall’occasionale percezione sensoriale del poliziotto e che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.