La Corte di Cassazione ha dichiarato che le mascherine di collettività sono vendibili senza il marchio CE se non vendute come “mascherine chirurgiche” o come presidi medici. Arrivano le assicurazioni per i viaggi annullati per Covid 19. Autovelox, nulla la multa se il verbale non riporta il decreto che autorizza la contestazione differita
Le mascherine di collettività sono vendibili senza il marchio CE
La terza sezione penale della Corte di assazione, con la sentenza n. 29578/2020 ha accolto il ricorso di due imprenditori contro il sequestro probatorio e preventivo, convalidato nello scorso mese di maggio dal Pm e dal Gip del Tribunale di Genova di 26.000 mascherine. La corte ha bloccato il sequestro preventivo perché non è stata fornita alcuna evidenza che le mascherine fossero state vendute come “presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato. La corte ha, quindi, affermato che non commette alcun reato chi vende “mascherine di collettività ” prive di certificazioni. Soltanto le “mascherine chirurgiche” o quelle vendute come presidi medici, se sprovviste del marchio CE, infatti, possono dar luogo alla truffa in commercio, prevista dall’art. 515 del codice penale. I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione, infatti, hanno ritenuto che il giudice di merito è caduto in una vera e propria “petizione di principio”. Nel provvedimento di sequestro il tribunale aveva qualificato come “chirurgiche” le mascherine, deducendone così la contraffazione. Ma, ha spiegato la Corte, non è vero che “la cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell’atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione, laddove prive della certificazione di regolarità della normativa anti Covid-19, integri la violazione dell’art. 515 del codice penale. Tale norma, infatti, sanziona penalmente la cessione di beni “laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità , rispetto ai beni dichiarati o pattuiti“.
Covid 19: le assicurazioni per i viaggi annullati
Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, che, ad aprile 2020, ha effettuato 1.508 interviste CAWI ad un campione rappresentativo della popolazione adulta, in età compresa fra i 18 e i 74 anni, sull’intero territorio nazionale, più di 6 milioni di famiglie sono state costrette a cancellare viaggi, per lavoro o per motivi personali, già pagati, con infinite discussioni tra voucher, rimborsi parziali, totali o, anche, negati. La ricerca di Facile.it ha quindi verificato le possibili soluzioni per mettersi al riparo da future problematiche; ecco cosa è emerso. Rispetto all’inizio della pandemia, oggi, alcune compagnie hanno introdotto alcune clausole nelle polizze viaggio pensate proprio per il Coronavirus. Alcune polizze, ad esempio, rimborsano l’assicurato se un certificato accerta la sua positività al Covid o quella del congiunto, impedendo, così, la partenza. Il rimborso, però, non è previsto in caso di isolamento fiduciario derivante da un contatto diretto o indiretto con persone esterne al nucleo familiare come, ad esempio, un collega di lavoro. Altre polizze, invece, intervengono in caso di interruzione del viaggio in corso; l’assicurazione interviene, ad esempio, se l’imbarco in Italia viene negato a causa di sintomi da Covid-19, accertati in aeroporto, o se l’assicurato deve interrompere il viaggio e rientrare anticipatamente per ragioni mediche legate al virus. Alcune compagnie assicurative offrono un rimborso per eventuali spese sanitarie pagate all’estero per cure di urgenza in caso di contrazione del virus, mentre sono inclusi nel rimborso gli eventuali costi per un alloggio qualora non si potesse rientrare in patria a causa della malattia. In alcuni casi, poi, la polizza riconosce anche una diaria giornaliera per ricovero o un’indennità di convalescenza post terapia intensiva. Naturalmente le polizze non intervengono se l’assicurato decide di viaggiare verso una destinazione sconsigliata dal Ministero degli Esteri e se l’assicurato ha già il diritto di ottenere il rimborso, anche tramite voucher, da parte della compagnia aerea, del tour operator, della struttura ricettiva o dell’agenzia viaggi. Un’ultima annotazione: se l’annullamento del viaggio è dovuto a misure restrittive introdotte dalle autorità , a parere dello scrivente, il rimborso dovrebbe spettare alla compagnia aerea o all’operatore turistico:
Autovelox: nulla la multa se il verbale non riporta il decreto che autorizza la contestazione differita
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 23551, pubblicata lo scorso 27 ottobre, ha confermato la multa autovelox è nulla se il verbale non riporta il decreto che autorizza la contestazione differita. La Suprema Corte conferma, così. la sua linea per ciò che concerne le sanzioni inflitte per l’eccesso di velocità rilevato con le apparecchiature elettroniche, come l’autovelox: gli enti accertatori devono provare le motivazioni del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie la Corte ha ribaltato la sentenza n. 548/2016 del tribunale di Oristano, accogliendo, così, il ricorso dell’automobilista multato per eccesso di velocità senza essere stato fermato.
L’omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita, pertanto, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio. Tale vizio non solo pregiudica il diritto di difesa ma non è neppure rimediabile nella fase eventuale di opposizione:, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.