La Corte di Cassazione ha confermato che le multe da autovelox sono nulle se il verbale non attesta che sono state effettuate le indispensabili verifiche periodiche. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) sanziona le compagnie aeree che cancellano i voli, non per l’emergenza sanitaria, ed offrono solo il voucher. La soglia oltre la quale scatta il divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti è ora di 2.000 euro
Corte di Cassazione: nuova pronuncia su multe autovelox
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 11776/20 e n. 11869/20, pubblicate lo scorso 18 giugno, ha ancora una volta affermato che le multe da autovelox sono nulle se il verbale non attesta che sono state effettuate le indispensabili verifiche periodiche: l’ente accertatore, cioè, deve provare il corretto funzionamento dello strumento così da tutelare effettivamente gli utenti della strada. Secondo i giudici di legittimità , quindi, non è sufficiente l’attestazione che l’autovelox sia stato omologato, ma è necessario anche dimostrare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione e, cioè, che lo stesso è stato periodicamente revisionato. I giudici hanno ribadito che le norme nazionali, quelle internazionali, Uni 30012 e Uni 10012, e le raccomandazioni Omil D19 e D20 sugli strumenti di rilevamento, prevedono non solo la taratura periodica, ma anche l’indicazione della stessa nel verbale. La sola attestazione di debita omologazione e revisione, contenuta nel verbale, non soddisfa, inoltre, le esigenze di affidabilità nella misurazione della velocità indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/15, che ha disposto controlli periodici sugli apparecchi. In caso di contestazione, dunque, l’amministrazione deve non solo produrre in giudizio i documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, ma anche quelli attestanti i controlli periodici eseguiti, così da provare il corretto funzionamento dello strumento.
ENAC: sanzioni alle compagnie che offrono solo un voucher per le cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dopo aver richiamato le compagnie dei vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261/2004 che tutela i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa, sta, ora, avviando alcune istruttorie per l’erogazione di sanzioni nei confronti delle compagnie che non hanno applicato quel regolamento. Alcune compagnie aeree, infatti, continuano a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 (art. 88 bis della Legge n. 27/ 2020), riconoscendo ai passeggeri solo un voucher. Dal 3 giugno, però, non ci sono più restrizioni alla circolazione delle persone fisiche sia nel territorio nazionale sia nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord. Per le cancellazioni effettuate dopo tale data, non riconducibili all’emergenza sanitaria da COVID 19, infatti, le compagnie sono tenute a fornire ai passeggeri l’informativa, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher), la compensazione, ove dovuta.
Pagamenti in contanti ed elettronici
Dallo scorso 1° luglio la soglia oltre la quale scatta il divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti è passata da 3.000 a 2.000 euro. Il limite riguarda il pagamento sia di merci sia di servizi, i prestiti e le donazioni tra due persone. La soglia riguarda anche i pagamenti frazionati. La regola non riguarda, invece, i prelievi di contante agli sportelli e/o ai bancomat, in quanto queste operazioni non sono pagamenti. Ricordiamo altresì che i movimenti in contante sul conto corrente sono monitorati ed eventualmente segnalati alla Banca d’Italia. Per quanto riguarda i pagamenti elettronici, invece, effettuati tramite carte di credito, bancomat e carte prepagate, la novità non riguarda il consumatore ma l’esercente, che potranno fruire di un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate sulle transazioni. Ricordiamo, infine che dal giugno 2014 i venditori di beni e servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito: ad oggi, però, non sono ancora state introdotte le sanzioni per il mancato rispetto di tale disposizione.