I cittadini maggiorenni possono richiedere il bonus per l’acquisto di una bici elettrica o a pedalata assistita, un monopattino elettrico o altri mezzi elettrici. L’autorità della concorrenza ritiene non corretta la norma della legge Cura Italia, che riconosce al viaggiatore solo il diritto al voucher per i voli ed i viaggi cancellati a causa del coronavirus. Secondo la giurisprudenza l’utilizzo di collari antiabbaio è sanzionabile penalmente
Decreto Rilancio: il bonus bici
Tra i 266 articoli, molti dei quali richiedono anche dei provvedimenti di attuazione (ben 98), del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, c’è anche una norma che prevede un Bonus Mobilità Alternativa. Il Bonus, introdotto per ridurre la presenza delle persone sui mezzi pubblici ed evitare uno sfrenato utilizzo di autovetture e mezzi inquinanti, copre il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro, per l’acquisto di una bici “muscolare”, elettrica o a pedalata assistita, un monopattino elettrico o altri mezzi elettrici “alternativi. Il Bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio (giorno di inizio della Fase 2) ed entro il 31 dicembre 2020. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare emanata lo scorso 16 maggio, in attesa del prossimo decreto attuativo, ha chiarito chi e come può richiedere il bonus. Il Bonus Mobilità Alternativa: può essere richiesto dai cittadini maggiorenni che risiedono in un capoluogo di regione, in una delle 14 città metropolitane, in un capoluogo di provincia o in un’altra città con una popolazione residente superiore ai 50 mila abitanti. Per ottenere il contributo occorrerà accedere, tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web che, mentre scriviamo, è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente, allegando il documento giustificativo della spesa, che, come precisa la circolare ministeriale, può essere solo la fattura, che è nominativa e personale: non basta, quindi, lo scontrino fiscale, che normalmente è anonimo.
Coronavirus: voli aerei e viaggi cancellati
Tra i primi effetti dell’emergenza sanitaria da covid-19 sull’economia italiana è stata segnalata la cancellazione di viaggi e di vacanze: l’impossibilità di spostarsi e la paura di entrare in contatto con estranei ed eventuali focolai hanno indotto a disdire le prenotazioni non solo quelle relative al breve periodo, ma anche quelle riguardanti i mesi estivi. Il Governo aveva previsto all’art. 28 del Decreto Cura Italia il diritto al rimborso in favore di chi abbia acquistato un biglietto o un pacchetto turistico, senza poter effettuare il viaggio o la vacanza per motivazioni connesse all’epidemia derivante da COVID 19. Il vettore, dunque, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cliente, avrebbe dovuto procedere al rimborso del corrispettivo versato o emettere un voucher di pari importo, utilizzabile entro un anno dall’emissione. Ma in sede di conversione in legge, al fine di tutelare il venditore, ma non l’acquirente, l’articolo 88 bis consente agli operatori del settore turistico di emettere il voucher, in luogo del rimborso in denaro, per acquisti entro il 30 settembre 2020. Dopo il Parlamento italiano, anche la Commissione Ue, in contrasto con gli ordinamenti comunitari in materia di annullamento, che prevedono prima di tutto il rimborso in denaro, ha deciso che, per i biglietti non usufruiti per la crisi pandemica, non spetta al viaggiatore il rimborso, ma solo il voucher da utilizzare entro un anno. Un gruppo di Paesi Ue aveva manifestato l’intenzione di fare come l’Italia, vale a dire di negare i rimborsi, ma Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione, aveva inviato una lettera agli Stati membri chiedendo il rispetto delle norme, come primo passo verso una procedura di infrazione. Successivamente, Adina Valean, commissaria ai Trasporti, ha invitato a rispettare le regole dell’Unione europea, in base alle quali il viaggiatore può scegliere il tipo di rimborso. Mentre scriviamo apprendiamo che l’autorità della concorrenza ritiene che la norma della legge Cura Italia, voluta dal ministro Dario Franceschini, sia in contrasto con le normative europee. Secondo l’Antitrust, infatti, i viaggiatori devono mantenere il diritto al rimborso dei viaggi di vacanza cancellati a causa del coronavirus: il voucher, cioè, non può essere l’unico strumento di rimborso per tutti i voli e viaggi cancellati a causa del Coronavirus.
La giurisprudenza su collari elettrici, a vibrazione, “educativi” e antiabbaio
A richiesta di un lettore precisiamo che non solo veterinari, studi e pubblicazioni, ma anche la terza sezione penale della Corte di Cassazione, seguendo il suo indirizzo univoco (nn. 15061/2007, 18892/2011, 38034/2013, 21932/2016, 3290/2018), ha confermato, con la sentenza n. 11561/2020, che l’utilizzo di collari elettrici, a vibrazione, antiabbaio (purtroppo facilmente acquistabili su siti di e-comerce), è sanzionabile penalmente. Tale comportamento, infatti, integra, il reato di maltrattamento e di abbandono di animali contemplato dall’art. 727, comma 2, codice penale. Sappiamo che spesso il cane, quando è a casa da solo perché il proprietario è al lavoro o in viaggio, abbaia, creando, così, dei fastidi al condomino, ma la soluzione non può essere certo una scarica elettrica, ma l’educazione dell’animale e del suo padrone. Purtroppo, oltre, la giurisprudenza, non abbiamo trovato alcuna specifica disposizione legislativa, salvo l’ordinanza ministeriale del 5 luglio 2005, che recava l’esplicito divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani, che, però, ha avuto validità solo per un anno e non è più stata rinnovata.