A seguito dell’espansione dell’epidemia da coronavirus e del proclamato stop dei voli da e per la Cina il viaggiatore ha diritto al rimborso totale del prezzo corrisposto per il volo/soggiorno/pacchetto viaggio acquistato alla compagnia aerea/struttura alberghiera e/o agenzia di viaggi coinvolta.
Due sentenze della Corte di Cassazione: una ha confermato che bloccare un’altra auto con un parcheggio incivile è violenza privata, un’altra ha ribadito che è nullo il verbale quando l’autovelox fisso è installato solo nell’altro senso di marcia. La Legge di bilancio 2020 ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette, che possono circolare ovunque ma non sui marciapiedi.
Coronavirus: il rimborso del viaggio
A seguito dell’espansione dell’epidemia da coronavirus, al fine di evitare il contagio, è stato proclamato lo stop dei voli da e per la Cina con la conseguenza che è impossibile effettuare il viaggio già prenotato per cause di forza maggiore, vale a dire l’improvvisa ed imprevedibile epidemia che si è diffusa nei territori del Paese di destinazione. La Corte di Cassazione con le sentenze n. 26958/2007 e n. 18047/2018 ha affermato che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico (cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile). In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte. A seguito dello stop dei voli da e per la Cina, il viaggiatore, quindi, non può usufruire dei servizi acquistati per cause di forza maggiore non imputabili né a lui né alla società controparte, con il conseguente diritto alle tutele restitutorie previste dall’art. 1463 codice civile: il viaggiatore ha, cioè, diritto al rimborso totale del prezzo corrisposto per il volo/soggiorno/pacchetto viaggio acquistato alla compagnia aerea/struttura alberghiera e/o agenzia di viaggi coinvolta.
Corte di Cassazione: è reato bloccare un’altra auto con un parcheggio incivile
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51236 del 19 dicembre 2019, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, ha confermato la condanna per violenza privata contro chi blocca il passaggio e si rifiuta di spostare la propria auto che impedisce l’accesso ad un cortile o a un garage o, addirittura, parcheggia selvaggiamente in doppia fila. Nel caso di specie un uomo si era rifiutato di rimuovere la sua auto parcheggiata all’ingresso di un cortile privato, impedendo così al vicino di accedere al cortile e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà, lì depositati. La Corte, cioè, ha affermato che ostruire il passaggio al cortile in uso anche ad altra persona, cui viene impedito di entrare per recuperare i suoi attrezzi ivi depositati o a un’auto, parcheggiando la propria in modo incivile tanto da non lasciarla passare, fa scattare il reato di violenza privata. Ciò comporta che, a carico di chi blocca l’uscita o l’entrata da o per un garage, un cancello, un box auto, l’ingresso a un cortile, un edificio. scattano non solo l’inflizione della multa per violazione del codice della strada, ma anche un vero e proprio procedimento penale. La Corte ha anche affermato che il reato scatta anche per pochi minuti: non conta, cioè, quanto tempo duri la violenza, ma solo che il comportamento sia stato realizzato. Inoltre, secondo la corte, il reato scatta sia in caso di dolo (condotta posta in malafede per dare fastidio), sia in caso di colpa (ignorando, cioè, di aver bloccato il passaggio). I giudici della Corte di Cassazione, infine, hanno sottolineato anche che il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della propria libertà di determinazione e di azione.
Corte di Cassazione: nullo il verbale se l’autovelox fisso è installato nell’altro senso di marcia
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31411 del 2 dicembre ha confermato che è nullo il verbale di contestazione quando l’autovelox fisso è installato nell’altro senso di marcia e che sono necessarie le segnalazioni dell’apparecchio nella corsia percorsa dall’automobilista. Conseguentemente, nessun punto deve essere decurtato dalla patente di guida per eccesso di velocità. I giudici hanno spiegato che l’apposizione del prefabbricato, contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, ma veniva realizzata per un solo senso di marcia, apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione della prefettura. Per il senso stesso dell’autorizzazione, quindi, il prefabbricato installato, era legittimato a rilevare la velocità solo dei veicoli provenienti in quel senso di marcia, ma non anche, come, invece, è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Era necessario, quindi, che il comune installasse un altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, collocati, naturalmente, nello stesso senso di marcia.
Monopattini elettrici: nuove regole da gennaio 2020
Novità per la mobilità urbana: dal 1° gennaio i monopattini elettrici sono ufficialmente equiparati alle bici, e possono, dunque, circolare liberamente ovunque sia permesso ai velocipedi. Sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, infatti, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). La Legge di bilancio 2020 (già “legge di stabilità” e, prima ancora, “legge finanziaria”), che prevede misure in materia di sanità, fisco, pagamenti elettronici, ambiente, famiglia e lavoro, è composto da soli 19 articoli, ma la norma principale, l’articolo 1, è formato da ben 884 commi. Proprio il comma 75 dell’art. 1 contiene una nuova regolamentazione dei monopattini elettrici in Italia che integra quanto previsto dal Decreto Micromobilità del Ministero dei Trasporti dello scorso 4 giugno: da quest’anno, dunque, i monopattini con potenza massima di 0,5 kW e velocità entro i 20 km/h sono equiparati alle biciclette. Non serve la patente, nemmeno per i minorenni, ma sono obbligatori sia le luci sia il segnalatore acustico. Il casco non è necessario, ma consigliamo di usarlo, insieme al giubbotto catarinfrangente ad alta visibilità da indossare alla sera. I monopattini, quindi, ora possono circolare su strada, zone pedonali, piste ciclabili e “zone 30”. Tali regole non valgono, però, per gli hoverboard e i monoruota, ai quali si applicano ancora le norme del decreto ministeriale, che li rende utilizzabili solo nell’ambito della sperimentazione autorizzata dai singoli Comuni. Viene così risolto, anche il Italia, il problema della diffusione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici, non contemplati dal Codice della Strada.