a cura di Giovanni Scotti
Codice stradale: nuove regole per i neopatentati
Dal 10 febbraio 2011 i neopatentati non possono mettersi alla guida di auto che superano il rapporto potenza/tara di 55 kW per tonnellata. Per tara si intende la massa della vettura in ordine di marcia, aumentata dei 75 chilogrammi assegnati al guidatore. I giovani che vogliono sapere la potenza del mezzo che hanno intenzione di guidare debbono, semplicemente, consultare la carta di circolazione del veicolo. Inoltre, i neopatentati per i primi tre anni non possono superare i 100 Km/h in autostrada, limite che scende a 90 Km/h sulle strade extraurbane.
La norma intende porre fine agli incedenti stradali che hanno come protagonisti giovani alla guida. Per i trasgressori il nuovo codice della strada prevede multe da 148,00 a 594,00 euro e la sospensione della patente, che potrĂ variare dai 2 agli 8 mesi.
Al via la conciliazione paritetica in attuazione dei protocolli d’intesa tra Astoi, Assotravel e le associazioni consumatori
Il 26 gennaio 2011, alle ore 11.30, nella Sala B/C, Palazzo Confindustria, Viale dell’Astronomia 30 a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di lancio della Conciliazione Paritetica sancita nel Protocollo d’Intesa siglato da Astoi, Assotravel, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Adiconsum.
Dopo lo svolgimento, a Roma e a Milano, dei corsi di formazione per conciliatori, rivolti congiuntamente agli operatori delle imprese aderenti ad Astoi e Assotravel e agli operatori delle Associazioni dei Consumatori, le parti firmatarie del Protocollo sono pronte a dare il via all’attivazione della procedura di conciliazione. Al termine dei corsi abilitanti sono stati consegnati ai partecipanti gli attestati che ne hanno consentito l’inserimento nell’apposito elenco dei conciliatori accreditati, ossia di coloro i quali, caso per caso, potranno formare l’apposita commissione paritetica incaricata di esperire il tentativo di conciliazione delle controversie tra clienti e tour operator o agenzie di viaggio.
Attraverso questa iniziativa, assolutamente all’avanguardia nel settore, si riconferma la disponibilità delle imprese, specie quelle più serie e professionali, al dialogo con i consumatori e con i loro rappresentanti. La stessa disponibilità normalmente rivolta ai clienti per interpretarne le esigenze e consigliarli al meglio e che ora si pone alla base della fase conciliativa.
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie di qualsiasi natura e valore insorte tra uno o più consumatori ed un Tour Operator od Agenzia di Viaggio aderenti ai rispettivi Protocolli. Potrà accedere alla procedura di conciliazione il consumatore: a) che abbia già presentato, nei termini contrattuali o di legge, reclamo direttamente (o tramite un’associazione dei consumatori aderente al protocollo) presso il Tour Operator o presso l’Adv e ne abbia ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente o che non abbia ottenuto alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal ricevimento del reclamo;
b) che, in relazione all’oggetto della domanda di conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non abbia incaricato altri soggetti ad assisterlo o rappresentarlo verso il Tour Operator o l’Agenzia di Viaggio.
Gli uffici di Conciliazione hanno la loro Segreteria Organizzativa rispettivamente presso la sede di ASTOI per i Tour operator e presso la sede di Assotravel per le Agenzie di viaggio e sono entrambi siti in Viale Pasteur 10 a Roma. Gli uffici offriranno supporto organizzativo alle Commissioni che esperiranno il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Per facilitare le parti, le Commissioni si potranno riunire anche a distanza attraverso l’utilizzo di modalità on line (es. skype o videoconferenza) o in teleconferenza. Per informazioni: info@assotravel.it
Accesso ad internet – Liberalizzazione Wi-Fi
Il Decreto legge n. 225/2010, meglio noto come “Decreto Milleproroghe 2011”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2011, ha abrogato la normativa che regolamentava l’accesso a internet nei pubblici esercizi e, pertanto, gli obblighi posti in capo agli operatori alberghieri.
Fermo l’obbligo di richiedere una specifica licenza, per gli Internet point, il comma 19 dell’art. 2 del decreto, in vigore dallo scorso 1° gennaio, prevede l’esclusione da tale obbligo per gli esercizi che mettono a disposizione internet come servizio accessorio ed abroga espressamente gli altri obblighi tra cui quello di identificazione degli utenti.
Lo stesso comma 19 proroga fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo per gli esercizi pubblici, che forniscono l’accesso ad Internet in via principale, della preventiva richiesta della licenza al Questore.
Conseguentemente, la licenza non è più richiesta per tutte le attività che mettono a disposizione il collegamento a internet come servizio accessorio. Considerata che la proroga è limitata alla licenza del Questore per l’apertura degli Internet point, vengono, quindi,abrogate le disposizioni per l’identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l’archiviazione dei dati.
Art. 2, comma 19, Decreto legge n. 225/2010: All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivitĂ principale,»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.