Dallo scorso 8 settembre l’Italia riconosce il nuovo modello della patente di guida albanese rilasciato il 24 gennaio. Da settembre le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono tenute a segnalare alla Banca d’Italia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro. Dallo stesso mese le lezioni di teoria e quelle di pratica per conseguire la patente devono essere soggette all’Iva
L’Italia riconosce la patente di guida albanese
Dallo scorso 8 settembre l’Italia riconosce il nuovo modello della patente di guida albanese rilasciato il 24 gennaio. La direzione dei servizi di trasporto stradale, infatti, ha annunciato che la conversione delle patenti di guida sarà resa possibile grazie a un accordo reciproco firmato tra due governi. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la direzione del trasporto su strada ha dichiarato che a partire dal 15 agosto, i documenti della patente di guida possono essere ritirati 30 minuti dopo il completamento dell’esame della patente di guida, riducendo, così, la scadenza di 15 giorni. Nel frattempo, secondo la legge albanese, gli stranieri o i cittadini, titolari di patenti di guida straniere o di patenti di guida internazionali, rilasciati da un paese straniero, possono guidare veicoli a cui hanno diritto nel territorio albanese, a condizione che non abbiano acquisito la residenza normale in Albania per più di un anno. I titolari di patente di guida, lasciata da uno Stato membro europeo, Stati Uniti, Canada e altri paesi che aderiscono alle convenzioni e agli accordi delle Nazioni Unite nel settore delle patenti di guida, che hanno ottenuto un permesso di soggiorno nella Repubblica d’Albania, possono ottenere, su richiesta e con la suddetta patente di guida, una patente della stessa categoria per la quale la patente di guida è valida senza la necessità di superare la teoria e le prove pratiche. Questa disposizione è valida anche per i cittadini albanesi, titolari di patenti di guida dei suddetti paesi.
Contanti: le banche segnalano tutti i movimenti in contanti sopra i 10mila euro
Da settembre le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica debbono segnalare alla Banca d’Italia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro. La comunicazione, che deve contenere la data dell’operazione, l’importo, la causale, la filiale ed i dati identificativi del cliente, deve essere inviata sia all’Agenzia delle Entrate sia alla Unità di Informazione Finanziaria.
Con questa misura, imposta dall’Unione europea per contrastare i reati legati al riciclaggio di denaro o reati più gravi (come, per esempio, l’usura e l’abusivismo finanziario), si dovrebbero rendere più stringenti i controlli sui prelievi in contanti, fatti sia attraverso bancomat e Postamat, sia direttamente allo sportello.
Entro il 15 settembre banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica debbono inviare le comunicazioni relative ai prelievi fatti ad aprile, maggio, giugno e luglio 2019, mentre dal 1° ottobre 2019, i soggetti sopra citati debbono inviare le comunicazioni relative ai movimenti in contanti fatti nel mese precedente.
Gli istituti di credito, inoltre, segnaleranno anche i prelievi oltre i 1.000 euro nel caso in cui la somma mensile ecceda la soglia dei 10.000 euro, così da controllare se si è voluto aggirare il limite spezzettando la somma in quantità di denaro più piccole.
Patente di guida: aumentano i costi
Dal mese scorso è aumentato il costo della scuola guida per conseguire la patente non solo per gli aumenti previsti sui prezzi delle lezioni di teoria e quelle di pratica fatte con l’istruttore in auto, ma anche a seguito della risoluzione n. 79 dello scorso 2 settembre dell’Agenzia delle Entrate. Tale risoluzione è conseguente alla sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di Giustizia UE (causa C-449/2017), che, pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di IVA, ha deciso che le lezioni teoriche e quelle pratiche per conseguire la patente non possono essere ritenute di ambito scolastico e/o universitario e, quindi, devono essere soggette all’Iva (22%) e non hanno più diritto al regime di esenzione Iva. Non solo, ma secondo l’Agenzia delle Entrate occorre versare allo Stato il 22% per l’imposta sul valore aggiunto anche per le patenti conseguite dal 2014 al 2018.