Le recenti novità relative alla circolazione con un veicolo non assicurato. Nuovo limite per i pagamenti in contanti da parte dei turisti stranieri. Alcune significative sentenze in tema di diritti e i doveri del consumatore . Circolazione con veicolo non assicurato: le novitÃ
Circolazione con veicolo non assicurato: le novitÃ
Lo scorso 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge n. 136/2018 che ha convertito il Decreto legge n. 119/2018, che ha modificato l’art.193 del Codice della Strada ed inasprito le sanzioni a carico di chi circola con un veicolo privo di copertura assicurativa e di chi, per questa violazione, è recidivo.
Ricordiamo che la mancanza della copertura emerge, dal 2015, dal rilevamento a distanza da parte di apparecchiature tipo autovelox, senza bisogno di essere fermati occasionalmente.
La sanzione base varia da 849 a 3.396 euro con sequestro del veicolo e restituzione dello stesso solo dopo il pagamento della stessa e la stipula di una copertura assicurativa per almeno sei mesi. E’ ora prevista, come sanzione accessoria, la decurtazione di 5 punti sulla patente e, in caso di recidiva, anche guidando veicoli diversi, o di ripetizione della violazione in due anni, il raddoppio della sanzione con sospensione della patente per un periodo variabile da uno a due mesi. In caso di recidiva, inoltre, il veicolo viene restituito non subito, ma solo dopo un fermo amministrativo di 45 giorni.
La circolare del Ministero dell’Interno, n.300/A/9742/18/149/2018/07 del 24 dicembre 2018, ha chiarito che, per la recidiva, la prima violazione deve essere già stata definita (pagata o scaduta senza pagamento né ricorso oppure opposta con rigetto del ricorso) nel momento in cui viene commessa la seconda.
La sanzione può essere ridotta da un quarto alla metà se l’assicurazione è operativa nei 15 giorni successivi al periodo di tolleranza di legge (sempre di 15 giorni dalla scadenza della polizza) e quando l’interessato demolisce il veicolo entro 30 giorni dall’accertamento.
Pagamenti in contanti: nuovo limite per i turisti stranieri
Nel supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge n. 145/2018, meglio nota come Leggi di Bilancio 2019, che reca non solo il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019, ma anche il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 Tra le varie novità segnaliamo che è cambiata la soglia entro la quale è possibile effettuare determinate transazioni con l’utilizzo del contante. La norma, in particolare, è intervenuta sulla tracciabilità dei pagamenti per commercianti al minuto, ed agenzie di viaggio e turismo, relative ai pagamenti degli acquisti di beni e di servizi effettuati da parte di stranieri non residenti. E’ stato, cioè, abbassato da 15 mila a 10 mila euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
I diritti e i doveri del viaggiatore secondo la giurisprudenza
Oggi segnaliamo alcune sentenze pronunciate dai tribunali e dalla Corte di Cassazione che stanno sempre più spostando l’ago della bilancia dei diritti verso il consumatore, vale a dire il viaggiatore, ampliando, così. i casi in cui i fornitori di servizi della filiera turistica (agenzie, tour operator, compagnie aeree, alberghi …) sono condannati a risarcire i clienti.
La sentenza n. 18047/2018 della Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che il viaggiatore, impossibilitato a partire ha diritto a ricevere il rimborso completo di quanto già pagato, anche se non ha sottoscritto una polizza assicurativa per l’annullamento del viaggio.
La sentenza n. 17724/2018, sempre della Corte di Cassazione, ha stabilito che, in caso di vacanza rovinata, il turista può chiedere anche il risarcimento morale e che la valutazione di ciò spetta al giudice. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16070/2018 ha deciso che il tour operator deve restituire una parte dell’importo pagato anche quando la vacanza è rovinata da un inconveniente dipeso dall’albergo: una coppia aveva dovuto cambiare la camera dell’albergo per un insetto.
Per quanto riguarda l’onere della prova (se spetta, cioè, al cliente provare la negligenza del fornitore del servizio o se è costui che deve provare la sua buona condotta) segnaliamo che, secondo la sentenza n. 1692/2018 del Tribunale di Vicenza, un’agenzia di viaggi ha dovuto indennizzare il viaggiatore perché non era riuscita a dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza. Con la sentenza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione, infine, ha stabilito che per far valere il suo diritto in caso di aereo in ritardo è sufficiente che il viaggiatore alleghi il biglietto e l’inadempimento del vettore, che deve dimostrare di aver agito con correttezza o provare la causa di forza maggiore.