Autovelox: secondo la Cassazione è nullo il verbale che non indica l’avvenuta taratura dell’autovelox
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22889/18, ha affermato che il verbale dell’autovelox deve indicare, a pena di nullità, che l’apparecchio è stato sottoposto a periodica taratura: la taratura dell’apparecchiatura risulta necessaria … solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile… Secondo la corte di legittimità, quindi, la rilevazione si può considerare affidabile solamente se nel verbale è espressamente indicata la revisione periodica e non solo quella originaria. I giudici della seconda sezione civile hanno, così, rigettato il ricorso di un comune abruzzese contro la sentenza del Tribunale di Chieti che, confermando la decisione del Giudice di Pace di Guardiagrele, aveva dato ragione a un automobilista, che si era visto notificare una multa per eccesso di velocità su un tratto di strada che prevedeva un limite di 50 chilometri orari. La sanzione veniva irrogata a seguito del rilevamento di un’apparecchiatura elettronica, della quale, però, non era stata data dimostrazione della sua sottoposizione ad una regolare taratura, operazione imprescindibile per l’affidabilità della rilevazione, con la conseguente nullità del verbale in sua assenza.
Furto in aeroporto
A seguito di un recente fatto di cronaca (furto commesso da un addetto ai bagagli, sorpreso mentre frugava in una valigia di un aereo ricordiamo che le società addette alla gestione dell’aeroporto sono responsabili del furto subito dal passeggero all’interno dell’area aeroportuale e devono, quindi, risarcire, integralmente, la perdita subita dal viaggiatore. Un’eventuale omissione di sorveglianza può ben configurare la colpa grave ed esclusiva del gestore dell’aeroporto per il furto subito da un passeggero.
Guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti
Il Giudice di Pace di Lecce, con la sentenza n. 3805 dello scorso 19 settembre, ha confermato che la guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti deve essere combattuta ed ha stabilito che devono essere tempestive l’emissione e la notifica dell’ordinanza del prefetto, che decreta la sospensione della patente di guida nei confronti di coloro, che ne hanno subito il ritiro a seguito di accertamento di un tasso alcolico superiore ai limiti di legge o di sostanze stupefacenti, mentre si è alla guida di un veicolo.
Corte di Cassazione: il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali
La sesta sezione civile della Corte Cassazione, con l’ordinanza n. 22066/18, confermando precedenti decisioni (18773/16 e 1272/18), ha dichiarato che il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali per immagini (radiografie, tac, rmn ed esami cui seguono referti strumentali per immagini), nonostante il decreto “Cresci Italia”, che intendeva attuare tale automatismo. Secondo i giudici di legittimità, quindi, deve ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale. Al giudice del merito, pertanto, sarà demandato l’accertamento dell’invalidità permanente … e se la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.