Pacchetti viaggio: le novità
Dallo scorso 1° luglio 2018 è in vigore il Decreto legislativo n. 62/2018, che ha recepito la Direttiva (UE) n. 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modificato il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE ed abrogato la direttiva 90/314/CEE.
Di seguito segnaliamo alcune novità del provvedimento, che si applicano solo ai contratti stipulati dopo il 1° luglio 2018 tra il viaggiatore (chi intende stipulare o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso) l’organizzatore (il professionista che combina pacchetti e li vende od offre direttamente o unitamente ad altro professionista, come, ad esempio il tour operator) e il venditore (diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore, come ad esempio l’agenzia viaggi):
moduli informativi standard – prima della sottoscrizione del contratto devono essere forniti al viaggiatore i moduli informativi, che debbono contenere tutte le informazioni utili e debbono essere diversi a seconda del tipo di contratto o servizio turistico collegato. La modulistica, uniforme a livello nazionale, è ora parte integrante del contratto: le informazioni precontrattuali possono, poi, essere modificate solo con l’accordo esplicito delle parti;
dati di contatto – per comunicare rapidamente ed efficacemente, chiedere assistenza o presentare reclami il viaggiatore deve ricevere i dati di contatto di un rappresentante locale dell’organizzatore e di un punto di contatto o altro servizio
aumento del prezzo – il decreto legislativo prevede la diminuzione dal 10 all’8% della percentuale massima di variazione del prezzo del pacchetto. La variazione è possibile solamente fino a 20 giorni prima della partenza per motivi precisi e documentati (variazione nel costo dei trasporti in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia, variazione dei tassi di cambio, variazioni di diritti e tasse, ecc.). Se l’aumento è superiore all’8% il viaggiatore può recedere, senza costi, entro un termine ragionevole specificato dall’organizzatore (prima erano sette giorni lavorativi per legge);
diminuzione del prezzo – il decreto legislativo prevede anche la possibilità di una diminuzione del prezzo con i criteri di sua applicazione (principio di reciprocità);
variazione condizioni contrattuali – il viaggiatore può comunicare di non accettare eventuali variazioni condizioni contrattuali prima della partenza: il provvedimento prevede che la non accettazione deve essere inviata non più entro 2 giorni lavorativi dalla partenza, ma entro il termine, ragionevole, proposto dall’organizzatore. Naturalmente le variazioni di scarsa importanza sono possibili solo se l’organizzatore si è riservato tale possibilità contrattualmente;
diritto di recesso – cambia anche il diritto di recesso del viaggiatore: il recesso per ripensamento, ora, vale solo per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali e deve essere esercitato entro 5 giorni. Il provvedimento poi precisa che il diritto di rescindere il contratto in qualsiasi momento prima della partenza, può avvenire con il pagamento da parte del viaggiatore di spese standard che l’organizzatore deve specificare e che, generalmente, aumentano all’avvicinarsi della data di partenza. Tali spese, però, non sono dovute se il recesso è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze;
cessione del pacchetto – il viaggiatore può cedere il pacchetto a terzi con comunicazione entro e non oltre sette giorni prima della partenza;
assicurazioni – il decreto legislativo non introduce alcuna novità in merito alle assicurazioni abbinate al pacchetto, sia obbligatorie (responsabilità civile e protezione di fallimenti e insolvenze) sia facoltativa (copertura di imprevisti del viaggiatore che impediscano il viaggio, che coprono le penali di recesso;
vacanza rovinata – il decreto legislativo ribadisce il concetto di “vacanza rovinata”, che permette di ottenere non solo la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato, ma anche il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta;
sanzioni – il provvedimento prevede nuove sanzioni, più alte ed articolate. E’ stato tolto il termine di 10 giorni dal rientro per l’invio dei reclami, che debbono essere inviati, il prima possibile, al venditore/agenzia di viaggi (se previsto), che, poi, deve inoltrarli all’organizzatore/tour operator.
Info: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
Info: www.cortedicassazione.it