Competenza territoriale per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo del volo
La Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza pronunciata lo scorso 7 marzo 2018 ha affermato che la compagnia aerea, che ha operato in uno Stato membro dell’Unione, solo la prima tratta di un volo con coincidenza, può essere convenuta dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo. È quanto, ad esempio, avviene nel caso in cui i differenti voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione per l’intero tragitto e il ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale sia dovuto ad un problema verificatosi sul primo volo. A causa dei prolungati ritardi patiti, alcuni passeggeri hanno adito i giudici tedeschi per chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 295/1991. Il Regolamento, infatti, prevede che, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, la compensazione pecuniaria ammonta a 250, 400 o 600 euro, a seconda della distanza. I giudici tedeschi aditi hanno chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se occorra applicare, in tal caso, le disposizioni del regolamento Bruxelles I (CE) n. 44/2001, secondo cui un convenuto domiciliato in un altro stato membro può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Con la sua sentenza, la Corte ha concluso che la destinazione finale in Germania può essere considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire non solo per quanto riguarda il secondo volo, ma anche per quanto riguarda il primo volo interno in altro Paese dell’Unione, ed ha dichiarato che i giudici tedeschi hanno, in via di principio, competenza giurisdizionale sulle azioni per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposte nei confronti della compagnia aerea estera. Nel caso di un volo con coincidenza, ha ribadito la Corte, il “luogo di esecuzione” di tale volo, ai sensi del regolamento Bruxelles I, dev’essere considerato il luogo di arrivo del secondo volo se il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria proposto in ragione di un ritardo prolungato all’arrivo sia fondato su un problema che si è verificato sul primo volo operato da un vettore aereo diverso dalla controparte contrattuale dei passeggeri interessati.
L’Enoturismo è legge
A seguito della richiesta di un lettore, confermiamo che, per la prima volta, anche il mondo del turismo del vino ha, finalmente, un suo quadro normativo. L’enoturismo, nato una ventina di anni fa, divenuto un neologismo solo nel 2008, infatti, è entrato, attraverso la Legge di Bilancio 2018, nel sistema legislativo italiano.
Secondo l’art. 1 del provvedimento per “enoturismo” si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Dallo scorso gennaio, quindi, alle varie disposizioni, contenute nei 10 articoli del provvedimento, debbono adempiere le aziende agricole e quelle di imbottigliamento, che sono situate in zone di vini Docg, Doc e Igt. Sono, pertanto, esclusi gli imbottigliatori fuori zona. L’enoturismo, inoltre, può essere svolto anche da chi può fatturare degustazioni, visite a tutto il patrimonio aziendale (cantina di lavorazione, cantina di affinamento, vigneti), vendemmie esperienziali e “pacchetti turistici” e ha presentato al suo comune di appartenenza l’autocertificazione “Scia”, vale a dire la segnalazione certificata di inizio di un’attività. Ora le aziende possono, ma non sono obbligate, stipulare assicurazioni verso i visitatori presenti in cantina. Il provvedimento detta anche disposizioni per la cartellonistica stradale e la creazione di un osservatorio nazionale sul settore. Il provvedimento cita anche la produzione di olio di oliva, alla quale estende l’applicazione della legge nell’ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.
Diritti del turista
Al lettore che desidera conoscere i diritti del turista possiamo, ad esempio, segnalare che il Movimento Consumatori ha prodotto, nel 1986, una “Carta dei diritti del turista”, che viene continuamente aggiornata (sono già state pubblicate 12 edizioni) eh ha anche realizzato una guida europea su supporto informatico (“A practical guide for tourists in Europe”) in collaborazione con l’Unione Europea. La “Carta dei Diritti del turista” in questione è una guida ai principali diritti e doveri di chi viaggia. Affronta ed illustra, in forma divulgativa, le tematiche giuridiche e contrattuali più frequenti.
A cura di Giovanni Guarino