Annullamento viaggio da parte dell’agenzia turistica: diritti e tutele
A richiesta di un lettore, precisiamo che quando un’agenzia turistica annulla un viaggio, il consumatore, che ha già sbrigato tutte le pratiche e pagato il prezzo, può chiedere il rimborso delle quote già corrisposte. L’art. 42, comma 1, del Codice del turismo, infatti, stabilisce che quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. L’agenzia di viaggio, quindi, non può limitarsi a proporre di posticipare il viaggio o di usufruire un viaggio alternativo, ma deve effettuare il rimborso di quanto già corrisposto dal consumatore. Se l’agenzia non provvede al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, il consumatore le deve inviare una raccomandata A/R o PEC di messa in mora, intimando il rimborso, e fare una denuncia anche al Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta. Se l’agenzia continua a non rimborsare il dovuto e liquidare anche un risarcimento del danno, il consumatore deve adire l’autorità giudiziaria competente in base alla sua residenza.
Assegni non trasferibili: maxi-sanzioni
Segnaliamo che il Nucleo antiriciclaggio della Ragioneria del Ministero dell’Economia sta comminando sanzioni, di importo tra 3.000 e 50.000 euro, a chi emette un assegno bancario di importo superiore a 999,99 euro e a chi lo incassa, se non figura la clausola di non trasferibilità.
Ciò, peraltro, può accadere solo a chi possiede ancora libretti di assegni liberi rilasciati dalle banche oltre dieci anni fa.
Il Decreto legislativo n. 231/2007, infatti, ha previsto che le banche possono rilasciare alla clientela assegni privi della clausola di non trasferibilità solo dietro esplicita richiesta del correntista e pagamento del bollo pari a 1,5 euro per ciascun titolo.
E’ possibile definire il procedimento con l’oblazione, pagando, cioè, un importo pari a seimila euro, che può essere ridotto dall’ufficio emittente fino a duemila euro.
Auspichiamo, comunque, che la normativa sia presto modificata.
Direttiva pagamenti e carte
Lo scorso gennaio è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 218/2017 che ha recepito la Direttiva europea “Psd2” n. 2015/2366 (payment services directive), che ha aggiornato le regole relative ai servizi di pagamento, conti e carte in ambito europeo nella direttiva pagamenti unica europea (SEPA), ed ha anche adeguato le normative italiane al regolamento europeo n. 751/2015, che disciplina il tetto delle commissioni sui pagamenti con carte. I titolari di contratti già attivi al 13gennaio 2018, dovrebbero aver già ricevuto, entro lo scorso 12 marzo la comunicazione con la quale l banca illustra le novità.
Richiamiamo, comunque, di seguito, l’attenzione dei lettori sulle alcune novità.
Ora, gli emittenti di carte di pagamento debbono preavvisare i clienti prima della loro iscrizione alla centrale d’allarme interbancaria (CAI): se un debito relativo all’utilizzo di una carta di credito o di una carta revolving non è andato a buon fine, ad esempio, ora hanno la possibilità di pagare evitando, così, l’iscrizione.
In caso di utilizzo indebito della carta di pagamento a seguito di furto o smarrimento, con la regolare segnalazione del fatto alla banca con blocco dello strumento, la franchigia di “responsabilità” è abbassata da 150 a 50 euro, che, ora rappresentano la massima perdita che il cliente può sopportare, sempre che non sia ravvisato un suo comportamento fraudolento o incauto in termini di conservazione della carta o dei codici di utilizzo.
Per quanto riguarda i limiti alle commissioni interbancarie sulle carte di debito e prepagate, ora, per ogni singolo utilizzo la commissione non supera i 5 centesimi di euro in combinazione con una percentuale massima dello 0,2% del valore dell’operazione.
Da aprile 2018, le commissioni sui micropagamenti, di importo inferiore a 5 euro, debbono essere inferiori a quelle previste per altre operazioni di pagamento.
Seguiranno poi altre novità, ma occorre prima attendere l’emanazione dei decreti attuativi.
A cura di Giovanni Guarino