Unione europea: nuove regole sui viaggi
Il 31 dicembre 2015, vale a dire il 20esimo giorno dalla pubblicazione sulla GUUE, avvenuta il giorno 11 dicembre 2015, è entrata in vigore la Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai “pacchetti turistici e servizi turistici collegati”.
Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.
Secondo quanto disposto dalla legge di delegazione europea, pubblicata il 6 novembre 2017 ed entrata in vigore il 21 novembre 2017, l’Italia ha avuto tempo fino al 21 febbraio 2018 per adottare il decreto legislativo di recepimento.
Fino al 30 giugno 2018, quindi, resta in vigore la Direttiva 90/314/CEE, che sarà abrogata con effetto dopo tale termine. Dal successivo 1° luglio 2018 gli Stati membri debbono applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo di recepimento.
Ma, a quanto ci risulta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) non ha ancora ricevuto i presidenti di Assoviaggi Confesercenti, Federturismo Travel e Fiavet Confcommercio per la discussione e l’approvazione del testo del Decreto legislativo, prima del suo approdo all’esame del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni Parlamentari competenti.
La direttiva Ue 2015/2302 su pacchetti turistici e servizi turistici collegati
La direttiva Ue 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che introduce diverse novità relative al bt, ai viaggi di breve durata, a quelli organizzati dalle associazioni senza scopo di lucro, interviene sulla revisione del prezzo del pacchetto turistico, abbassando la soglia di aumento e riduzione del costo.
Il provvedimento introduce una nuova terminologia: viaggiatori e pacchetto assistito. Dal 1° luglio, dunque, non si parlerà più di clienti, ma di viaggiatori. Tale definizione identifica chi acquista il pacchetto classico e su piattaforma. Il concetto di pacchetto turistico assistito si riferisce all’assemblaggio di servizi anche singoli, che, come il pacchetto turistico tradizionale, dovrà essere garantito e tutelato.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee in tutti i Paesi membri sarà garantita l’assistenza al consumatore anche da parte di chi opera online e vende servizi online. La nuova normativa dovrebbe, quindi, garantire dalla concorrenza leale ed assicurare la protezione dei viaggiatori: i servizi turistici collegati online saranno, così, posti al pari dei canali tradizionali, garantendo contro la propria insolvenza e/o fallimento.
Ritardo nella consegna bagagli: è responsabile la compagnia aerea che prende in carico i bagagli (anche nei casi di viaggio c.d. “multi tratta”)
Il Giudice di Pace di Bisceglie, con la sentenza pubblicata l’11 gennaio 2018, ha condannato la Compagnia Air France per il danno subito da due passeggeri per il ritardo nella riconsegna dei bagagli, disponendo anche il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi indumenti in sostituzione di quelli temporaneamente smarriti con i bagagli.
I bagagli di due passeggeri del volo aereo AirFrance del 12 agosto 2016, partito da New York ed arrivato a Bari, erano stati restituiti sei giorni dopo il rientro in Puglia. Il volo era stato operato da New York a Parigi da AirFrance e da altro vettore, prima da Parigi a Milano e poi da Milano a Bari.
AirFrance aveva negato il risarcimento richiesto dagli utenti in forza del Regolamento C.E. n.889/2002 in attuazione alla Convenzione di Montreal del 2 maggio 1999, che disciplina la responsabilità del vettore in caso di ritardo del bagaglio, quantificato nella misura di 1.000 DSP (circa 1.200,00 euro). AirFrance, però, pur avendo preso in carico i bagagli non si è ritenuta obbligata ad indennizzare i passeggeri poiché il viaggio era stato operato non solo da lei, ma anche da un’altra compagnia aerea nell’ambito di un servizio c.d. “multi tratta”.
Il Giudice di Pace, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, quindi, ha confermato che le compagnie aeree sono tenute a garantire l’esatto adempimento della prestazione: il vettore, che ha preso in carico i bagagli, risponde del danno per il ritardo nella loro riconsegna e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.
Un’ultima annotazione: l’azione giudiziaria può essere proposta, dopo aver presentato reclamo scritto alla compagnia aerea, entro il termine di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione. Completato il biennio, infatti, scatta la prescrizione.
A cura di Giovanni Guarino