a cura di Giovanni Scotti
Neve e sicurezza, le regole di condotta sulle piste di discesa e fondo
L’Associazione Maestri di Sci Italiani (A.M.S.I.), che diffonde in Italia e all’estero il marchio Scuola Italiana Sci, attraverso le 350 Scuole provvede a divulgare le “12 Regole di condotta sulle piste da sci”. Questa operazione si concretizza attraverso l’operato dei maestri in pista, i quali dedicano una parte della lezione alla divulgazione di tali regole, e la distribuzione gratuita nelle Scuole Sci e Snowboard italiane di una brochure, in cui queste fondamentali 12 Regole sono spiegate e simpaticamente illustrate dall’artista Fabio Vettori, il famoso vignettista delle formiche. Le dodici regole di condotta sulle piste di sci sono le seguenti: 1. Rispetto per gli altri; 2. Padronanza della velocità; 3. Scelta della direzione; 4. Traiettorie; 5. Il sorpasso; 6. Spazio minimo per il sorpasso; 7. Attraversamento e incrocio; 8. Sosta; 9. Salita e discesa a piedi; 10. Rispetto della segnaletica; 11. In caso di incidente; 12. Indentificazione. Le undici regole di condotta sulle piste di fondo sono: 1. Rispetto per gli altri; 2. Rispetto della segnaletica; 3. La traccia da seguire; 4. Il Sorpasso; 5. L’incrocio; 6. Padronanza della velocità e del comportamento; 7. Sosta e caduta; 8. Soccorso in caso di infortunio in pista; 9. Identificazione; 10. Rispetto dell’ambiente e delle piste; 11. Gara in corso.
Responsabilità del Comune in caso di incidente
La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21328 del 15 ottobre 2010, confermando quanto già affermato dalla stessa sezione con la sentenza n. 9456 del 22 aprile 2010, ha affermato che l’Amministrazione comunale, che ha la proprietà o la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, è responsabile dei danni conseguenti ad incidenti determinati dalla negligenza nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni. Il Comune di competenza, sul quale gravano gli obblighi del custode, è quindi tenuto a risarcire tale danni.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico di un piccolo comune siciliano.
Secondo i giudici della Cassazione, in base all’art. 2051 del codice civile, il comune ha l’obbligo di custodire la strada, farne regolare manutenzione e ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, con idonea segnaletica, che evidenzi le condizioni della strada, e/o con l’impiego di agenti di polizia municipale, come, del resto, prescritto anche da diversi articoli del codice della strada. Secondo tale disposizione il Comune ha l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito o, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.
Illecita la multa per la stessa infrazione ma con due verbali identici
Non è lecito che il proprietario di un’autovettura riceva due verbali per violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, perfettamente identici, che riportano il superamento del limite di velocità nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso tratto di strada, alla stessa velocità rilevata dallo stesso agente accertatore ma elevati dai Corpi di Polizia Municipale di due diversi comuni.
La notifica, da parte di due diversi Enti della Pubblica Amministrazione, di due verbali, identici per i fatti in essi riportati, costituisce un evidente e grave vizio di forma, determinato da un cosiddetto “copia – incolla” da parte degli accertatori, e compromette il “diritto alla difesa”, garantito dall’art. 24 della Costituzione, in quanto l’interessato non ha la possibilità di individuare, con esattezza, il verbale che corrisponde al fatto storico effettivamente rilevato e che deve essere l’infrazione da contestare.
La multa elevata con autovelox richiede la contestazione immediata
Secondo la copiosa giurisprudenza relativa all’obbligo di contestazione immediata, è meritevole di archiviazione il verbale elevato per superamento del limite di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica, senza che vi sia stata la contestazione immediata della violazione. L’archiviazione, infatti, può essere disposta quando la velocità del veicolo del ricorrente, pur avendo superato il limite consentito di 15 km/h, non può essere considerata talmente elevata da non consentire che il veicolo stesso potesse essere raggiunto per la contestazione immediata dell’infrazione. Conseguentemente, in considerazione del lieve eccesso di velocità, si può ritenere che la contestazione immediata potesse essere effettuata, soprattutto in considerazione della mancata specificazione di oggettive difficoltà (maltempo, velocità eccesiva in senso oggettivo), che la giurisprudenza ritiene impeditive della contestazione. Quindi, quando la contestazione immediata è oggettivamente e concretamente possibile, ma non è effettuata, l’accertamento dell’infrazione deve considerarsi illegittimo.
Segnaletica ai varchi di accesso alle Zone a Traffico Limitato
I varchi di accesso alle Zone a Traffico limitato (Z.T.L.) devono essere sempre inequivocabilmente ben visibili, con una segnaletica rispettosa di tutte le prescrizioni previste dagli articoli 79 e 80 del Regolamento d’attuazione del Codice della Strada. La costante giurisprudenza ha più volte ribadito che la necessità di informare, preventivamente, gli utenti della strada circa l’esistenza dei divieti e l’utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico. L’informativa di carattere preventivo deve consistere in una divulgazione congrua, idonea e corretta. La segnaletica verticale deve essere sempre idonea per dimensionamento (75×125 e 75×75 cm), visibilità (in modo particolare nelle strade poco illuminate), leggibilità e posizionamento. L’art. 79 del Regolamento d’attuazione del Codice della Strada prevede espressamente che sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
Secondo la giurisprudenza la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento.
Quindi in assenza di visibilità dei segnali e della necessità della individuabilità dei mezzi di rilevamento elettronico, si può ritenere che non sia colposo il comportamento degli automobilisti in transito: la responsabilità di un’infrazione, infatti, si può attribuire solo se si dimostra la colpa dell’automobilista per la presunta violazione del Codice della Strada.