Corte UE: voli cancellati
La normativa europea relativa alla compensazione del passeggero in caso di cancellazione del volo prevede che il vettore aereo deve indennizzare il passeggero che non è stato informato in tempo. La compagnia, cioè, è tenuta a versargli una compensazione pecuniaria quando non riesce a dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto. La norma riguarda sia il contratto di trasporto stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, sia quello stipulato tramite un’agenzia di viaggi.
La Corte di giustizia europea era stata investita dal Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) a seguito della lamentela di un passeggero della compagnia aerea SLM, che aveva prenotato, tramite un’agenzia di viaggi on-line, un volo, della compagnia aerea SLM, di andata e ritorno da Amsterdam Schiphol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname). Il decollo del volo di andata era previsto per il 14 novembre 2014. Il 9 ottobre 2014 la SLM comunicava la cancellazione di tale volo all’agenzia di viaggi, che, a sua volta, informava il passeggero con una email il 4 novembre 2014. Il passeggero ha chiesto alla SLM un risarcimento danni forfettario di 600 euro. La SLM ha negato la compensazione pecuniaria, in quanto l’informazione sulla modifica della data di partenza era stata trasmessa all’agenzia di viaggi il 9 ottobre 2014. L’agenzia di viaggi ha declinato ogni responsabilità , sostenendo che il suo mandato si limitava solo alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei. Il tribunale dei Paesi Bassi settentrionali ha chiesto alla Corte chiarimenti sul regolamento europeo in merito alle modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo prenotato tramite un’agenzia di viaggi o di un sito Internet. La Corte, dopo aver ricordato che l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo, ha confermato che il vettore aereo è tenuto a pagare la compensazione prevista dal regolamento europeo solo se non è in grado di dimostrare che il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto. La Corte ha anche rilevato che gli obblighi assolti dal vettore aereo in forza del regolamento non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi. Il regolamento, infatti, non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.
Danni in autostrada
I giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11785/17, pubblicata il 12 maggio, ribaltando la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha affermato che la società autostradale è tenuta a risarcisce i danni causati da un animale selvatico, randagio o anche domestico che invade, all’improvviso, la carreggiata autostradale, anche se la recinzione è stata trovata intatta. Non è, perciò, caso fortuito il fatto che la rete al margine della carreggiata sia integra al momento del sinistro. L’ente gestore della strada, infatti, è tenuto ad una maggiore vigilanza con il posizionamento, ad esempio, di recinzioni adeguate, in grado di impedire realisticamente il salto al di qua. E’ stata così accolta la domanda risarcitoria del danneggiato.
Sinistro stradale a causa del cinghiale
Il giudice di pace di Lanciano ha deciso che spetta alla Regione, tenuta a vigilare sulla fauna selvatica (se non ha espressamente delegato in merito la Provincia), a risarcire i danni causati da un cinghiale in una strada priva della segnaletica di pericolo attraversamento di animali selvatici ed anche di catarifrangenti a riflesso direzionale, che possono impedire l’attraversamento dell’animale selvatico. Dai rilievi e dalle foto degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, intervenuti sul luogo dell’incidente, non risulta alcuna traccia di frenata e nell’abitacolo l’airbag non si è aperto, confermando che il veicolo non correva, ma si era trovato, all’improvviso, innanzi il cinghiale. Il giudice, dopo aver rilevato che l’amministrazione ha omesso di adottare tutte le misure idonee a evitare il fatto dannoso, ha affermato che l’ente deve rispondere della condotta colposa secondo i dettami dell’articolo 2043 del codice civile. Il giudice ha riconosciuto all’automobilista quasi 3.500 euro di risarcimento in base alle fatture del meccanico e del carrozziere.
a cura di Giovanni Guarino