P.R.A.: cancellazione per mancato pagamento tassa automobilistica
Le Regioni Lazio, Lombardia e Puglia hanno avviato l’operazione di cancellazione d’ufficio dagli archivi del Pubblico registro dei veicoli per i quali non è stato pagato per almeno tre anni consecutivi il bollo auto. Ciò a seguito di quanto previsto dall’art. 96 del Codice della strada “Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica”: Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione. Il 2° comma dello stesso art. 96 del Cds prevede che avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle Finanze. Il proprietario del veicolo deve dimostrare di aver pagato almeno una tassa precedente alla data di notifica, di essere esentato dal pagamento, di aver venduto l’auto o di averne perso il possesso.
Corte di Cassazione: il proprietario non deve comunicare i dati di chi guidava l’auto se la multa non viene notificata subito
Con l’ordinanza n. 26964/16, pubblicata il 23 dicembre, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha affermato che l’amministrazione non può multare il proprietario del veicolo, che non ha comunicato alle autorità chi era al volante dell’auto al momento della violazione addebitata, quando il verbale per l’infrazione al codice della strada non è stato notificato, in modo tempestivo, l’eccesso di velocità rilevato da strumenti di accertamento elettronico.
Nel caso sottoposto al suo giudizio la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’automobilista, stoppando l’ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla Prefettura per la violazione dell’art. 126 bis Cds, la disposizione sulla patente a punti, che, in caso d’inosservanza, prevede una sanzione da 284 a 1.133 euro. Il motivo è che l’ente impositore può pretendere che il proprietario del veicolo comunichi le generalità del trasgressore solo quando notifica in modo tempestivo il verbale di accertamento dell’infrazione a causa del ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’articolo 201 Cds (90 giorni) e la notifica effettiva. In caso contrario non è possibile esigere che il titolare del veicolo ricordi chi fosse alla guida dell’auto il giorno in cui la macchina è stata multata. La tempestività della contestazione, quindi, pone il destinatario in condizioni di difendersi e, in caso di tardività, deve essere esclusa la sussistenza dell’obbligo.
Auto: nuove norme per i seggiolini
Dal 1° gennaio 2017, in base alle nuove regole, che integrano l’art. 172 del codice della strada, relativo all’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, questi ultimi, se non raggiungono i 125 cm di altezza, devono utilizzare il seggiolino: sono, infatti, state messe al bando le alzatine, i rialzi o i booster.
La novità è stata introdotta non solo perché I rialzi offrono una minore protezione in caso di urto laterale, ma anche perché con essi i bambini hanno generalmente la cintura che passa troppo alta, ad altezza collo e, se si addormentano, assumono posizioni pericolose in caso di incidente.
In base alla nuova normativa, quindi, i bambini sono protetti, obbligatoriamente, da un seggiolino fino ai 125 cm di altezza, è più agevole l’utilizzo della cintura di sicurezza e hanno una maggiore protezione in caso di incidenti.
Per chi fa viaggiare il bambino in auto senza seggiolino è prevista una multa che va da 80.00 a 323.00 euro, e, se recidivo, dopo due multe nell’arco di due anni, scatta la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 15 giorni e 2 mesi.
di Giovanni Guarino