Slittini: regole di comportamento
Proseguiamo con l’analisi dei diritti e doveri sulle piste da sci per precisare le regole da seguire quando si va con la slitta senza invadere le piste da sci. In salita occorre stare ai margini della pista, in modo da limitare il rischio di scontri ed aumentare i margini di manovra per chi scende, tenendo sempre la slitta molto vicina a sé. In discesa, occorre rispettare la distanza di sicurezza da chi precede, mantenere una velocità adeguata alle capacità personali ed alle condizioni della pista, della neve e dell’ambiente. Se si è in gruppo, uno degli individui più lenti dovrebbe scendere per primo e avvertire gli escursionisti della presenza di slittinisti sulla pista. Fare attenzione e rispettare la segnaletica posta lungo il percorso per evitare l’impatto con altri escursionisti/sciatori negli incroci/bivi. Se si devono superare altri slittinisti occorre farlo in luoghi poco esposti ai rischi e con una buona visibilità, avvisando per tempo delle proprie intenzioni (magari con un semplice urlo: destraaa o sinistraaa). In caso di caduta bisogna subito togliere la slitta dalla pista e sostare ai suoi lati.
Guida senza patente: depenalizzazione
Lo scorso 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 8/2016, relativo alla depenalizzazione del reato di guida senza patente (art. 116, comma 15, Codice della Strada), del quale il Ministero dell’Interno ha illustrato le novità con la circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016. Sono rimaste sanzionate penalmente le seguenti ipotesi: guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno; guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 73 del Decreto legislativo n. 159/2011. Sono state, invece, depenalizzate le seguenti fattispecie: guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato; guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti; guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis); guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4); guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3); guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11). Ricordiamo che, in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione è ammesso il pagamento in misura ridotta (30%) del minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria. Segnaliamo anche che con la sentenza n. 48779, pronunciata nella udienza del 21 settembre 2016 e depositata il 17 novembre 2016, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, adita per questione relativa ad una contravvenzione di guida senza patente, ha affrontato il tema dei reati trasformati in illeciti amministrativi, per i quali siano previste ipotesi aggravate fondate sulla recidiva escluse dalla depenalizzazione. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, per “recidiva” si deve intendere, non solo quella conseguente ad un precedente giudiziario specifico, ma anche la “reiterazione dell’illecito depenalizzato”, accertato dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. La Corte ha anche chiarito che la previsione dell’art. 5 non ha una portata strettamente interpretativa e, pertanto, ha stabilito che non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto.
Patente nautica: le categorie
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche: la categoria A per comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; la categoria B: comando di navi aventi una lunghezza superiore a 24 metri; la categoria C, di norma riservata ai disabili, che abilita alla direzione nautica, al compimento di tutte le operazioni decisionali, proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. Quando è presente un abilitato con patente C, ci deve essere un maggiorenne, anche senza patente, che può condurre l’imbarcazione senza limiti dalla costa. La patente di categoria A, che abilita al comando ed alla condotta di natanti ed imbarcazioni a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e motovelieri con una lunghezza fino a 24 metri, si divide in due categorie: patente nautica entro dodici miglia dalla costa e patente nautica senza alcun limite dalla costa. La patente nautica è obbligatoria per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, per la navigazione su moto d’acqua e per lo sci nautico, per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando è installato un motore con cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, con cilindrata superiore a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, con cilindrata superiore a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, con cilindrata superiore a 2.000 cc se a ciclo diesel, con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv. Quindi, sintetizzando, se l’imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta. Dallo scorso 1° marzo 2016 gli esami per il conseguimento della patente nautica a vela e a motore, sia entro le 12 miglia che senza alcun limite dalla costa, si svolgono con il sistema a quiz: 1152 domande per la patente entro le 12 miglia e 308 domande per la patente relativa all’integrazione alla navigazione senza alcun limite, prodotte dalla Capitaneria di porto di Genova ed operative, obbligatoriamente, presso tutte le Motorizzazioni d’Italia e facoltativamente presso le Capitanerie di Porto. Il candidato deve affrontare tre diverse fasi d’esame, due di teoria e una di pratica. Superate positivamente le due fasi dell’esame di teoria si può accedere all’esame pratico che si deve tenere in giornata diversa da quella dell’esame di teoria.
di Giovanni Guarino