di Giovanni Guarino
Sicurezza stradale: nuove regole in Europa
La Commissione europea ha varato nuove regole relative alla sicurezza stradale nei Paesi dell’Unione, che riguarderanno, prevalentemente, gli operatori del trasporto passeggeri. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, i cronotachigrafi digitali, vale a dire i dispositivi che, dal maggio 2006, registrano i tempi e i movimenti dei veicoli per la verifica del rispetto della normativa in materia di guida e riposo dei conducenti. Gli apparecchi, sfruttando meglio i sistemi di posizionamento dei satelliti Galileo ed Egnos, trasmetteranno i dati direttamente agli operatori per il controllo stradale quando il veicolo è in movimento. I cronotachigrafi digitali, inoltre, saranno connessi ad altri dispositivi attraverso un’interfaccia per il trasporto intelligente, che consentirà ai conducenti di utilizzare app e servizi per una guida più sicura. Un nuovo regolamento provvede a classificare le infrazioni alla legislazione europea sui trasporti, distinguendole tra “gravi” e “molto gravi”, in modo da ridurre le divergenze tra i vari Paesi. A partire dal prossimo 1° gennaio 2017, gli Stati membri dovranno comunicare le infrazioni commesse in base alla nuova classificazione utilizzando il sistema elettronico europeo “European Register of road Transport Undertakings” (ERRU).
Cani randagi: responsabilità per i loro danni
Se ci si imbatte in cani randagi, che creano lesioni a persone e/o danni a cose, occorre, di volta in volta, comprendere a chi ci si debba rivolgere per essere risarciti: a seconda dei casi, infatti, singolarmente o in via solidale, può essere responsabile il Comune o l’Asl/Usl. Secondo la Legge nazionale n. 281/1991 o quelle regionali il Comune, infatti, ha l’obbligo di individuare i cani randagi, segnalarli alla ASL, predisporre i canili e disporre le risorse economiche necessarie per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati, mentre la ASL deve provvedere al recupero dei randagi ed alla prestazione delle attività utili per il loro trattamento e la tutela igienico-sanitaria. per quanto riguarda sia il trattamento riservato ai cani randagi recuperati che la tutela della pubblica incolumità attraverso la lotta al fenomeno del randagismo. Secondo la sentenza n. 1402 del 17 marzo 2016 del Tribunale di Lecce, in particolare, la responsabilità del Comune si può ravvisare ogni volta che non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o quando il Comune non ha predisposto i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti. Secondo lo stesso organo giudiziario la responsabilità della ASL, invece, si può ravvisare quando, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto al ‘accalappiamento e alle altre attività di sua competenza. Il giudice, nel caso sottopostogli, ha condannato il Comune a risarcire ad un motociclista i danni subiti da questo e dalla sua moto a causa dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio: il Comune non aveva provato di avere assolto, diligentemente, al suo dovere di controllo e vigilanza del territorio.
Il condominio può vietare il B&B
La II sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito, con la sentenza n. 109/2016, che è vietato aprire un “Bed and Breakfast” in un condominio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. Il condominio, quindi, può imporre una regola a tutela sia del decoro che della tranquillità dell’edificio. La sentenza innova l’orientamento della Corte: in precedenza, la sentenza n. 24707/2014 aveva stabilito che i condomini potevano ospitare a pagamento soggetti terzi, sempre che l’attività di affittacamere o B&B non comportasse un mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari, che, quindi, rimaneva di tipo abitativo.