di Giovanni Guarino
Pacchetti vacanze: aggiornamento dei diritti dei consumatori all’era digitale
A seguito dei cambiamenti intervenuti nel mercato dei viaggi e della crescente tendenza a prenotare i viaggi online, il Parlamento europeo ha aggiornato le norme per i viaggiatori, apportando modifiche alla Direttiva del 1990, prendendo in considerazione i nuovi metodi di prenotazione, l’informazione dei diritti dei viaggiatori di modo che possa essere esaustiva, gli interessi economici dell’industria (operatori, agenzie di viaggio e strutture alberghiere), le opzioni utili per annullare un contratto, il responsabile ultimo in caso di problemi. Chi compra un pacchetto turistico online con la formula “tutto compreso” o tramite pagine web collegate, che includono almeno un volo e un hotel o un auto-noleggio, quindi, può ora godere della stessa protezione di chi acquista un pacchetto turistico presso le agenzie di viaggio. Le nuove regole dei pacchetti turistici riguardano sia le offerte a pacchetto, organizzato in anticipo dall’operatore turistico o personalizzato dal viaggiatore, che il sistema di prenotazione di viaggi online, denominato “servizi turistici collegati”, che permette ai consumatori di essere guidati alla prenotazione di servizi supplementari, per esempio mediante un link disponibile dopo la prenotazione di un volo. Tutte queste offerte “cliccabili”, nelle quali il nome del passeggero, i dettagli di pagamento e l’indirizzo e-mail vengono trasferiti tra un fornitore e l’altro e il secondo contratto è concluso entro 24 ore dalla prima prenotazione, saranno considerate come unico pacchetto. Gli organizzatori o i rivenditori, prima della conclusione di un contratto, devono specificare chiaramente agli acquirenti, che stanno acquistando un pacchetto ed informarli dei loro diritti e di chi è responsabile in caso di problemi. I viaggiatori avranno il diritto di annullare un contratto di un pacchetto ed ottenere il rimborso del denaro versato, quando il prezzo del pacchetto dovesse aumentare oltre l’8% o se avvenimenti “non prevedibili”, quali disastri naturali o attacchi terroristici, dovessero interessare il luogo di destinazione. Gli Stati membri dovranno recepire, entro due anni, le nuove norme nelle loro legislazioni nazionali e renderle applicabili entro i sei mesi successivi. Info: www.europarl.europa.eu
Viaggi in mare: le normative europee
Lo scorso 3 settembre è entrato in vigore il Decreto legislativo 129/2015, che contiene le norme che fissano le sanzioni poste a carico dei gestori dei servizi di trasporto passeggeri in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento UE 1177/2010, entrato in vigore dal dicembre 2012. Il 15 ottobre 2015, poi, la nuova Autorità di regolazione dei trasporti (ART), garante in ambito trasporto, ha emanato il regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio che può prendere vita sia d’ufficio che a seguito dei reclami dei passeggeri. I reclami devono essere redatti compilando una modulistica specifica ed inviati all’Autorità per raccomandata a/r o pec (o anche telematicamente) dopo che siano decorsi almeno 60 giorni dall’invio del reclamo al vettore (impresa, società) che gestisce il servizio di trasporto. L’Autorità garante potrà anche decidere se intervenire in urgenza per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal Regolamento UE 1177/2010. Le tutele valgono non solo per servizi passeggeri via mare o fiume (traghetti, etc.) ma anche per le crociere (con pernottamento superiore a 2 giorni). Info e modulistica: www.autorita-trasporti.it/trasporto-via-mare-e-per-vie-navigabili-interne
eDreams: una guida on line per il trasporto di bagagli speciali
eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, ha creato una guida per districarsi tra regolamenti, costi e condizioni delle compagnie aeree per il trasporto in aereo di bagagli speciali: sono considerati “special items” gli strumenti musicali, le attrezzature da sci, da golf, da sub, da surf e le biciclette. Ogni compagnia aerea ha la facoltà di applicare un costo extra a seconda della misura e del peso del bagaglio da trasportare. I bagagli di dimensioni contenute e di peso massimo, che va dagli 8 ai 12 kg (a seconda della compagnia aerea), possono viaggiare in cabina senza sovrapprezzo nel biglietto. Air Berlin e Alitalia, ad esempio, offrono gratuitamente il servizio di trasporto bagagli speciali in stiva, rispettando il peso massimo di 23 kg per bagaglio, mentre Air France, Iberia e Turkish Airlines offrono il servizio senza supplemento solo per alcuni oggetti. Le compagnie Wizz Air, Vueling, easyJet, Transavia e Ryanair offrono il servizio di trasporto in stiva di attrezzature sportive e strumenti musicali con un costo che va da 10 a 55 euro (tranne biciclette e tandem che prevedono un supplemento), con il singolo bagaglio che non può superare i 32 kg di peso. Applicano, invece, una tariffa che va da 56 a 100 euro Tap, Meridiana, Air France (tranne per attrezzature da golf, sci e sub che non prevedono costi aggiuntivi) e Iberia (eccetto per gli strumenti musicali e mazze da golf che volano gratuitamente). Info e guida completa: www.edreams.it – www.edreams.it/pianifica-viaggio/bagagli-speciali/