di Giovanni Guarino
Viaggi in aereo: confermate le dimensioni limite per il bagaglio a mano
Le regole per le dimensioni del bagaglio a mano sugli aerei della Comunità Europea restano invariate. La Commissione di Bruxelles e l’Ente nazionale per l’aviazione civile italiano (ENAC) hanno annunciato che le previste modifiche alle misure del “cabin baggage ( borse, zaini o trolley più piccoli da portare in cabina durante il volo), sono state annullate. Pertanto, è confermato che ogni passeggero può avere un bagaglio delle dimensioni complessive non superiori a 115 centimetri, 56 x 45x 25. Comunque, Ulteriori decisioni riguardo a dimensioni, forma e numero dei bagagli a mano restano a discrezione delle singole compagnie aeree. Ogni Stato europeo ha il diritto di stabilire criteri più restrittivi, se lo ritiene necessario per motivi di sicurezza.
Guide turistiche e ambientale: abilitazione per l’anno 2015
Dal 4 settembre 2013, per effetto della Legge n. 97/2013, contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Il decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 ha individuato i requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione specifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico e che ne ha disciplinato il procedimento di rilascio. Alle Regioni è affidato l’incarico di abilitare, per titoli od esami, le guide specializzate, che dovranno dimostrare una conoscenza approfondita delle eccellenze culturali presenti sui territori. Un altro decreto provvede ad individuare i siti di particolare interesse, divisi regione per regione. I cittadini comunitari, in possesso di abilitazione nel paese di provenienza, che intendono esercitare stabilmente in Italia devono seguire la procedura definita dalla legge ed ottenere l’estensione territoriale di livello nazionale, seguendo la procedura prevista dal Decreto legislativo 206/2007, che impone il riconoscimento, con apposito decreto da parte del Ministero dei beni culturali e del turismo, dell’abilitazione conseguita nel paese di provenienza riguardante la preparazione professionale ricevuta dalla guida turistica comunitaria nello Stato di appartenenza, e l’adozione di una misura compensativa (esame di abilitazione o tirocinio di adattamento).
Come andare in bici rispettando le regole e gli altri?
Anche i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, prodotta, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, dalle persone che si trovano sul veicolo stesso debbono rispettare le regole, le norme di comportamento e la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada. Le biciclette dovrebbero circolare sulle piste ciclabili, vale a dire sui percorsi loro esclusivamente riservati, a garanzia della sicurezza dei ciclisti stessi. Se le piste non esistono, i velocipedi possono circolare sulla carreggiata, normalmente in unica fila, senza farsi trainare e il più vicino possibile al margine destro. Se le circostanze lo richiedono (attraversamento di strada a traffico intenso e veloce o in condizioni di scarsa visibilità ), i velocipedi devono essere condotti a mano secondo le regole valide per i pedoni (attraversamenti e semafori pedonale). L’art. 143 del Codice della Strada impone ai veicoli senza motore di marciare sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, così da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Quindi, i velocipedi, se marciano sulla carreggiata debbono procedere in fila unica in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. Se non sussistono situazioni particolari di intralcio alla circolazione i ciclisti possono marciare affiancati, ma mai in numero superiore a due. Sui marciapiedi, data la loro destinazione d’uso (art. 3, codice della strada: esclusivo transito dei pedoni), invece è vietato pedalare e il mancato rispetto della norma è sanzionato con una multa da 41 euro (art. 143 codice della strada).