di Giovanni Guarino
Le normative sui viaggi in bus Lo scorso 6 dicembre 2014 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 169/2014 relativo ai servizi di trasporto passeggeri in autobus in base alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 181/2011, entrato in vigore il 1° marzo 2013. Il Regolamento UE 181/2011 delinea i nuovi diritti dei passeggeri di autobus che effettuano viaggi all’interno dell’Unione Europea. Il principio generale è la non discriminazione tra i passeggeri, in particolare nei confronti dei disabili e delle persone con mobilità ridotta, categorie a cui viene riservata una particolare assistenza. Il provvedimento illustra anche i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del viaggio, i diritti in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, i diritti in caso di incidenti con lesioni o decesso del passeggero. Vengono poi precisate le informazioni da fornire al viaggiatore, al più tardi alla partenza (le informazioni devono essere disponibili presso le stazioni e sul sito internet del gestore del servizio di trasporto) e le modalità di presentazione e di gestione- dei reclami. Le tutele previste dalla normativa europea valgono per i viaggi che fanno parte di servizi di linea regolari o su percorsi prestabiliti con fermate prestabilite, che partono o arrivano in un paese UE con tratte da 250 km in su, nazionali e internazionali. Norme specifiche regolano il tetto dei risarcimenti in caso di incidente, i risarcimenti per perdita o danneggiamento dei viaggiatori disabili o con mobilità ridotta in caso di ritardo o annullamento di viaggi con tratte inferiori o non di linea, occasionali, sempre che il punto di partenza o di arrivo si trovi in un paese UE. Il Regolamento non riguarda, comunque, i viaggi in bus che fanno parte di un pacchetto viaggio (viaggio organizzato, crociera, etc.), in quanto sono già disciplinati a parte dal Codice del turismo.
Diritti in caso di cancellazione, ritardo, overbooking e assistenza
Anche per il trasporto su bus l’acquisto del biglietto, cartaceo od elettronico, equivale ad accettazione di un contratto. Pertanto il regolamento stabilisce i diritti di assistenza e rimborso fruibili dai passeggeri su tratte di linea con percorso e fermate prestabilite superiori a 250 km, con partenza o arrivo in un paese UE. in caso di cancellazione, ritardo del viaggio o di overbooking, In caso di cancellazione o ritardo del viaggio il gestore del servizio deve informare i passeggeri in partenza dalla stazione e comunque non oltre 30 minuti dopo l’ora di partenza prevista. Il nuovo orario di partenza deve essere ugualmente comunicato il prima possibile. Negli stessi termini le informazioni devono essere date, se possibile, anche per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli in partenza alle fermate Se i passeggeri perdono una coincidenza devono, per quanto possibile, essere anche informati su collegamenti alternativi. Deve essere curata un’informazione adeguata anche a tutti i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. In caso di cancellazione del viaggio, ritardo di oltre 120 minuti alla partenza dal capolinea, accettazione da parte del vettore di prenotazioni in numero superiore ai posti disponibili (overbooking), il passeggero ha diritto di scegliere tra il trasporto verso la destinazione finale, senza costi aggiuntivi, a condizioni simili, il prima possibile, o il rimborso del prezzo del biglietto e, se necessario, ritorno gratuito in autobus verso il primo punto di partenza, il prima possibile. Il rimborso deve avvenire subito o comunque entro 14 giorni dalla richiesta del passeggero. Se il gestore non rende disponibile la scelta tra le due soluzioni, al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto più un rimborso forfettario pari al 50% del prezzo del biglietto, da corrispondersi entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento. Gli stessi diritti spettano ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo (superiore ai 120 minuti) alle partenze dalle fermate. In questi casi il biglietto dev’essere rimborsato per la parte di viaggio non effettuata. E’ possibile ottenere il rimborso totale (quindi anche della parte del viaggio effettuata) se la cancellazione o il ritardo hanno reso il viaggio inservibile rispetto allo scopo del passeggero. Il termine di rimborso è sempre di 14 giorni dalla richiesta. Se il viaggio si interrompe perché l’autobus diventa inutilizzabile, il gestore assicura la continuazione dello stesso con altro veicolo dal luogo dove si trova l’autobus inutilizzabile o il trasporto verso un altro punto di partenza dal quale il viaggio possa proseguire. Se il viaggio ha una durata prevista superiore a 3 ore, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti il gestore deve offrire gratuitamente pasti, spuntini, bevande in quantità ragionevole rispetto ai tempi di attesa o di ritardo, e, se necessario, sistemazione in albergo o altro alloggio, con trasporto incluso. Il gestore può fissare un proprio limite di spesa per ciascun passeggero di 80 euro a notte, per massimo due notti, per l’alloggio. Particolare attenzione va ovviamente prestata alle persone disabili o con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori
Il procedimento sanzionatorio
L’Autorità garante di regolazione dei trasporti (ART) ha emanato il Regolamento del 20 gennaio 2015 che disciplina il procedimento sanzionatorio, che può iniziare vita d’ufficio o a seguito di reclamo dei passeggeri. Il reclamo, redatto compilando una specifica modulistica, deve essere inviato all’Autorità o a mezzo raccomandata a/r o con pec non prima che siano decorsi almeno 90 giorni dall’invio del reclamo al vettore che gestisce il servizio di trasporto con autobus. Se il servizio di linea è di competenza regionale o comunale il reclamo può essere inoltrato anche alle sedi locali dell’Autorità che faranno da tramite con la sede nazionale. L’Autorità garante non solo può comminare sanzioni a carico della impresa, che andranno ad alimentare un fondo destinato a finanziare progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, ma anche decidere se intervenire per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal Regolamento UE 181/2011.