di Giovanni Guarino
Prenotazioni elettroniche di voli in partenza dall’Unione: subito precisato il prezzo
Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-573/13, per ogni volo in partenza da un aeroporto dell’Unione, di cui sia esposta la tariffa, il sistema di prenotazione elettronica deve precisare, fin dall’inizio, il prezzo finale. L’Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori ha contestato dinanzi ai giudici tedeschi le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin quale vigente nel novembre 2008. Una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione presentava, in una tavola riassuntiva, i possibili collegamenti. Il prezzo finale per persona era indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato dalla Air Berlin ovvero per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava. A parere dell’Unione federale, tale pratica non rispetta i requisiti imposti dal diritto dell’Unione quanto alla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei. L’azione inibitoria proposta dall’Unione federale nei confronti della Air Berlin è stata accolta nei due primi gradi di giudizio. La Air Berlin ha, quindi, adito il Bundesgerichtshof (Corte federale suprema, Germania), che ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione di interpretare la normativa comunitaria relativa alle tariffe dei servizi aerei in partenza da un aeroporto dell’Unione. La Corte ha quindi affermato che, secondo il tenore, la ratio e l’obiettivo della normativa dell’Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto della controversia, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Pneumatici invernali: obbligo fino al 15 aprile
Il 15 novembre non solo inizia l’inverno, ma entrano in vigore anche le varie e tante ordinanze che impongono, solo sulle strade per le quali i proprietari e i gestori hanno espressamente emanato un’ordinanza (www.pneumaticisottocontrollo.it), l’obbligo di circolare con pneumatici invernali, che presentano sul fianco la marcatura M+S (ovvero MS o anche M/S o M-S e persino M&S) acronimo di Mud+Snow, cioè fango e neve. I loro tasselli non sono pieni, ma hanno lamelle per migliorare l’aderenza ed intrappolare la neve. In alternativa alle gomme invernali sono previste le catene a bordo. L’obbligo, quindi, non è generale. Vale, per esempio, in Emilia Romagna (sono state emanate ben 26 ordinanze), in Piemonte (16) e in Lombardia (14). La disposizione vale fino al 15 aprile e deve essere rispettata anche se non ci fosse neve al suolo. Sui tratti stradali in cui vige l’obbligo in esame sono posizionati appositi cartelli segnaletici. Dall’obbligo di circolare con pneumatici invernali o quanto meno con catene a bordo sono esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, in quanto entrambi questi veicoli non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Per adempiere correttamente all’obbligo di legge è opportuno montare tutte e quattro le gomme invernali, in modo da avere comportamenti omogenei sugli assi e conservare stabilità in curva e frenata.