di Giovanni Guarino
Responsabilità civile autoveicoli
La Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C. La responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) riguarda la responsabilità giuridica per i rischi, contro i quali è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada. La compagnia assicuratrice, a sua volta, ha l’obbligo di contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi. L’obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico registro automobilistico.
Il soccorso stradale contrasterà le frodi assicurative
La prevenzione delle frodi assicurative inizia dal soccorso stradale. Secondo le compagnie assicurative, che hanno già messo in atto meccanismi di controllo, l’azione antifrode può portare ad un risparmio di 180 milioni di euro. Secondo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, sul 2013, i sinistri denunciati sono diminuiti del 6,5% circa rispetto all’anno precedente, ma è aumentato il numero dei sinistri individuati dalle compagnie assicurative come esposti a rischio frode: da 400mila circa del 2012 sono passati a 460mila, portando il tasso dei sinistri a rischio frode al 16,4%. La regione con il tasso più alto è la Campania (39,3), quelle con il valore più basso la Valle d’Aosta (8,3) e il Veneto (9,7). IMA Italia Assistance, società del Gruppo Inter Mutuelles Assistance (IMA) nata in Italia nel 1990, per prima in Italia, ha rivoluzionato il concetto del soccorso stradale e si è dotato di un protocollo antifrode: attraverso la sua centrale operativa h24, sull’intera viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, IMA Italia è in grado di aiutare il cliente nella compilazione della constatazione amichevole, di raccogliere i dati di sintesi dell’incidente, redigere una prima dichiarazione del sinistro ed inviarla, contestualmente, alla compagnia assicurativa. Il servizio a supporto dell’assicurato e della compagnia, che permette una precisa definizione del sinistro, diventa così elemento strategico per combattere la possibilità di frode: in meno di 48 ore la compagnia riceve foto e rapportino descrittivo dei danni cagionati al veicolo incidentato, evitando così eventuali alterazioni del sinistro. Info: www.imaitalia.it
Ritardo aereo: indennizzabile il ritardo superiore a tre ore dovuto all’urto della scaletta d’imbarco
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con ordinanza del 14 novembre 2014 nella causa C-394/14 Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst ha affermato che l’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo non configura una circostanza eccezionale che consenta al vettore aereo di liberarsi dall’obbligo di versare una compensazione in caso di ritardo di un volo di oltre tre ore. Un simile urto è da considerare un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. In forza del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i vettori aerei sono tenuti a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di ritardo di oltre tre ore. Il vettore aereo è esonerato solo se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.. Nella sua ordinanza la Corte ha ricordato che i problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali, solo se collegati ad un evento che non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine. Nel caso dell’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile, quindi, ha affermato la Corte si deve rilevare che, nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate per consentire ai passeggeri stessi di salire e scendere dall’aereo, e che pertanto i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte attrezzature. Pertanto, l’urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Inoltre, niente indica che il danno subìto nel caso di specie dall’aeromobile sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo (atti, questi, riconducibili alla nozione di «circostanze eccezionali»). Per tali considerazioni la Corte ha concluso che un tale evento non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», cosicché, in considerazione del ritardo prolungato del volo, il vettore aereo non è esonerato dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri.