di Giovanni Guarino
Trasporto marittimo: diritti del passeggero
Il 18 dicembre 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1177/2010, che disciplina i diritti dei passeggeri trasportati via mare o per vie navigabili interne con imbarco o sbarco in un porto situato all’interno dell’Unione Europea. Il provvedimento affronta i seguenti temi: condizioni di trasporto, assistenza nei confronti di persone con disabilità o a mobilità ridotta, cancellazione o ritardo, informazioni minime da fornire ai passeggeri, disciplina dei reclami e regole generali per l’applicazione del regolamento. Il regolamento, però, non si applica alle navi che possono trasportare massimo 12 passeggeri, navi con equipaggio inferiore a 3 persone, navi che effettuano un trasporto con distanza inferiore a 500 metri, navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi storiche autorizzate al trasporto di massimo 36 passeggeri, escursioni o visite turistiche. Il vettore, l’agente di viaggio o il tour operator possono rifiutare la prenotazione, il biglietto o l’imbarco del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta solo se l’imbarco, il trasporto e lo sbarco, a causa delle caratteristiche della nave passeggeri o del porto, non siano possibili o siano tali da non garantire le condizioni di sicurezza. In caso di ritardo o cancellazione, il vettore deve informare i passeggeri entro 30 minuti dall’orario di partenza previsto, informando, appena possibile, dell’orario di partenza e di arrivo. In caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti, che non dipenda da condizioni meteorologiche tali da non garantire le condizioni di sicurezza della nave, il passeggero ha diritto all’assistenza gratuita (spuntini, pasti e bevande secondo i tempi di attesa). In caso di pernottamento, il passeggero ha diritto alla sistemazione gratuita e alla scelta tra un trasporto alternativo per la destinazione finale, senza alcun supplemento, il rimborso del prezzo o, se necessario, il ritorno al primo punto di partenza gratuitamente. Il passeggero ha anche diritto ad una compensazione economica, da un minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale è pari a un’ora in un servizio regolare fino a 4 ore, due ore in un servizio regolare di durata compresa tra 4 e 8 ore, tre ore in un servizio regolare di durata compresa tra 8 e 24 ore, sei ore in un servizio regolare di durata superiore a 24 ore di navigazione. Se il ritardo supera il doppio di quelli indicati, il risarcimento è pari al 50% del prezzo del biglietto, al netto di eventuali costi, e deve e essere corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Codice della Strada: novità per patente e libretto di circolazione
Al fine di combattere l’evasione fiscale, sono stati introdotti importanti cambiamenti nel Codice della Strada che riguardano la rispondenza tra il proprietario dei veicoli e chi li guida. A partire dallo scorso 3 novembre, infatti, la carta o il libretto di circolazione e la patente di guida devono coincidere, debbono, cioè, avere lo stesso intestatario, In caso di violazione sarà applicata la sanzione 705,00 euro, insieme con il ritiro della libretto che sarà poi riconsegnato a regolarizzazione avvenuta. Fino ad oggi tutti potevano guidare qualsiasi veicolo: con la nuova norma, invece, il proprietario della vettura deve corrispondere con il nominativo di chi la guida, con le seguenti eccezioni. Dalla nuova regola sono esenti tutti coloro che, alla data del 3 novembre 2014, utilizzano già un mezzo che non è di proprietà oppure possiedono un’intestazione non aggiornata prima della decorrenza della legge. Sono esenti anche gli automobilisti che utilizzano un’autovettura di famiglia, vale a dire i conviventi che hanno la residenza allo stesso indirizzo. La disposizione in esame riguarda qualsiasi tipi di automezzo ed è rivolta sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. Per poter guidare un’auto non di proprietà è ora necessario registrare un’annotazione sulla Carta di Circolazione, riportante il nominativo di chi guida una vettura di altrui proprietà in maniera costante per almeno trenta giorni. L’annotazione viene apportata dalla Motorizzazione Civile che provvede alla conseguente registrazione nelle banche dati delle Forze dell’Ordine.
Le regole per lo sci
Poiché si sta per riaprire la stagione sciistica, proponiamo le regole che la Federazione Italiana Sci (F.I.S.) ha dettato in merito a sci e snowboard per delineare il modello ideale di comportamento che lo sciatore e lo snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti debbono conoscere ed applicare. Rispettare gli altri e non mettere in pericolo o danneggiare le altre persone. Avere padronanza della velocità e del comportamento sulla pista, adeguando il modo di sciare e la velocità alle proprie reali capacità ed alle condizioni del tempo e della neve. Scegliere la direzione senza incertezza, rispettando la traiettoria degli sciatori che precedono. Sorpassare gli altri sciatori rimanendo ad una distanza appropriata. Fermarsi e sostare solo ai bordi della pista e in punti ben visibili, guardando bene a monte prima di ripartire o di attraversare un incrocio. Se c’è la necessità di salire o scendere una pista a piedi, occorre tenersi sul suo bordo con tutta la attrezzatura, facendo attenzione a non essere di pericolo per gli altri. Tenere sempre presenti le informazioni sulle condizioni del tempo, delle piste e della neve e porre molta attenzione nel rispettare la segnaletica. In caso di infortunio prestare soccorso secondo le proprie competenze e, soprattutto, cercare di informare il servizio di salvataggio al più presto. In caso di incidente le persone coinvolte e gli eventuali testimoni sono tenuti ad identificarsi, fornendo le proprie generalità . Lo sci fuori pista o su neve fresca è pericolosissimo. Anche una grande conoscenza della neve e della meteorologia non scongiura il rischio delle valanghe. Se l’inosservanza delle regole causa un incidente lo sciatore o lo snowboarder coinvolti possono essere considerati in condizione di “colpa”, ed essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.