di Giovanni Guarino
Passaporto: non è più dovuta la marca annuale
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Tutti i passaporti, anche quelli già emessi, sono validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29. Aumento invece il costo di emissione. Quando si richiede il passaporto, che ha durata decennale, occorre, infatti, acquistare nelle rivendite di valori bollati. un contrassegno telematico da 73,50 euro. Il passaporto, lo ricordiamo, è costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Nella pagina 2 del libretto c’è la firma digitalizzata, ad eccezione dei minori di anni 12, degli analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà ) e coloro che presentano una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma. In questi casi, al posto della firma, figura la dicitura “esente”, scritta anche in lingua inglese e francese. Info: www.passaportonline.poliziadistato.it
Corte di Giustizia europea: la tutela delle vittime di incidenti causati da veicoli
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 4 settembre pronunciata nella causa C-162/13 (Damijan Vnuk / Zavarovalnica Triglav d.d) ha affermato che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli copre qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. Dopo aver osservato che la nozione di “veicolo” prescinde dal suo uso attuale o potenziale, entrando nel merito ha chiarito che se un trattore, eventualmente munito di un rimorchio, in determinate circostanze, viene utilizzato come macchina agricola rientr nella definizione data dalla normativa in vigore e, quindi, è soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile quando stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro che non abbia esentato il corrispondente tipo di veicolo da tale obbligo. Conseguentemente dalla tutela assicurativa non sono escluse le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo.
L’orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone
Il ritardo di un volo della compagnia aerea Germanwings da Salisburgo (Austria) a Colonia/Bonn (Germania) ha consentito alla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 4 settembre 2014, pronunciata nella causa C-452/13, di precisare a quale momento corrisponda l’orario di arrivo effettivo di un aereo. Il velivolo in questione era decollato con un ritardo di 3 ore e 10 minuti, le ruote del medesimo hanno toccato la pista dell’aeroporto di Colonia/Bonn con un ritardo di 2 ore e 58 minuti. Nel momento in cui l’aereo ha raggiunto la posizione di parcheggio, il ritardo era di 3 ore e 3 minuti. I portelloni si sono aperti poco dopo. La Corte ha rilevato che, durante il volo, i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono occuparsi in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali. Se siffatti disagi devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il volo non eccede la durata prevista, ciò non vale in caso di ritardo, tenuto conto in particolare del fatto che i passeggeri non possono impiegare il «tempo perso» per realizzare gli obiettivi che li hanno condotti a scegliere proprio quel volo. Da ciò risulta che la nozione di «orario di arrivo effettivo» deve essere intesa come corrispondente all’istante in cui ha termine una siffatta situazione di costrizione. Essa coincide con il momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo, che si concretizza nell’ordine di aprire i portelloni dell’aereo: da quell’istante i passeggeri cessano di subire le costrizioni descritte e possono, in linea di massima, riprendere le loro attività abituali. La Corte, quindi, ha concluso dichiarando che l’«orario di arrivo» utilizzato per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.