di Giovanni Scotti
La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza C-371/12 del 23 gennaio 2014 ha confermato che il Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – che istituisce il codice delle assicurazioni private – all’articolo 139 determina la portata del diritto al risarcimento della vittima senza, tuttavia, limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile. In base a tale disposizione l’importo del risarcimento spettante a titolo di danni non patrimoniali, subiti dalle vittime di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato secondo un sistema specifico, che prevede restrizioni rispetto ai parametri quantificatori previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti, e limita la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento ad un quinto dell’importo previsto, in funzione del caso di specie. Il diritto italiano, inoltre, prevede che la responsabilità civile dell’assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall’assicurazione obbligatoria. A seguito di un sinistro stradale, una persona, che aveva subito lesioni corporali di lieve entità , aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa dell’investitore il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il Tribunale di Tivoli, adito dall’investito, ha chiesto alla Corte di giustizia europea di chiarire se le direttive n. 72/166/CEE del 24 aprile 1972 e n. 84/5/CEE del 30 dicembre 1983, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005 – relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ammettano una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime particolare, limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali. Nella sua sentenza la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione, lasciando poi al diritto nazionale di definire la portata del risarcimento, e constatato che, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni, ha proceduto a verificare se la normativa nazionale fosse tale da produrre l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento. La Corte ha concluso che, nella fattispecie, non risulta pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli deve essere coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione. Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.
Costi dell’assicurazione auto: disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 6 febbraio 2014 ha approvato, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, un disegno di legge teso a ridurre i costi dell’assicurazione auto, consentendo l’apposizione di alcune clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare riduzioni del premio assicurativo. Questo meccanismo abbasserebbe il prezzo finale per il consumatore, rispetto all’anno passato. Il disegno di legge prevede una serie di sconti per i consumatori e sanzioni, in caso di violazioni, per le assicurazioni. Il meccanismo di sconti e sanzioni può essere così sintetizzato:
–  sconto del 7%, sulla media dei prezzi regionali, per l’applicazione della scatola nera. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione;
–Â Â sconto del 5% e del 10% per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate;
–  sconto del 4% per il divieto di cessione del diritto al risarcimento. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione;
–  sconto del 7% per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
Il totale delle riduzioni previste dal governo è del 23%.