di Giovanni Scotti
Autovelox: nulla la multa se il verbale non specifica il nome del funzionario che attiva l’apparecchiatura
Il Giudice di Pace di Rovigo ha annullato la multa per eccesso di velocità inflitta ad un automobilista, in quanto il verbale non indicava il nome del funzionario pubblico che attiva e disattiva il traffiphot, l’apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle infrazioni. Nel caso sottoposto il giudice di Rovigo ha ritenuto illegittimo il verbale per un vizio di forma: la polizia locale, che agisce per conto di un insieme di piccoli Comuni nell’area, ha effettuato la notifica, ma il verbale non specifica quale sia l’ente sanzionatore, vale a dire l’amministrazione locale nel cui territorio la violazione risulta accertata. Il verbale impugnato è risultato essere viziato anche per altre ragioni: non è stato rispettato l’obbligo della polizia locale di presenziare alle attività di installazione e attivazione del traffiphot. La fotografia utilizzata per la contestazione del presunto illecito risulta sviluppata da una società privata che riporta il frame “incriminato” in cd masterizzati, che si coordinano con il programma di gestione delle verbalizzazioni in dotazione alla polizia municipale verbalizzante. Non è risultato che gli agenti di Polizia Locale fossero presenti alle operazioni: i dipendenti del Comune devono sempre presenziare allo sviluppo delle foto con le auto sanzionate effettuato dalla società appaltatrice del servizio. La Polizia locale è obbligata a specificare quale dei Comuni associati sta sanzionando il trasgressore.
Viaggi in treno: il rimborso del biglietto
I biglietti del treno, una volta acquistati, devono essere utilizzati entro due mesi, a differenza di quelli a fascia chilometrica che sono sempre validi. Il biglietto deve essere sempre convalidato prima di salire sul treno tramite le apposite macchine presenti nelle stazioni. Se non funzionano, è necessario rivolgersi alla stazione o al personale presente sul treno. La mancanza del biglietto o della convalida comporta il pagamento del biglietto maggiorato della soprattassa di € 25,00. In caso di rinuncia al viaggio, è possibile richiedere presso qualsiasi biglietteria ed anche on line, se i biglietti sono nazionali ed acquistati sul web, il rimborso del biglietto non utilizzato restituendo l’originale ed esibendo un documento d’identità. La richiesta deve essere fatta entro due mesi per i biglietti a data aperta o entro 30 giorni dalla convalida; prima della partenza del treno, in genere, per i biglietti con prenotazione del posto. Le ferrovie rilasciano un bonus oppure effettuano il rimborso in contanti, ma con una trattenuta pari al 20% del prezzo. Non sono, però, rimborsabili i biglietti smarriti, distrutti o rubati, quelli di abbonamento, salvo i casi espressamente previsti, la prenotazione del posto, le carte commerciali, le prenotazioni per abbonati, i biglietti rilasciati in base ad offerte promozionali che prevedono espressamente la non rimborsabilità e quelli gratuiti rilasciati a qualsiasi titolo.
Viaggi in aereo: annullamento del volo
Secondo il Regolamento comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11.02.2004 il passeggero, che ha confermato la prenotazione e si è presentato all’accettazione, munito di biglietto, nei modi e nei tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio o, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata, e si veda annullato il proprio volo, può scegliere tra tre proposte: il rimborso del prezzo entro sette giorni, l’imbarco su volo alternativo con vitto consistente in pasti e bevande, la sistemazione in albergo in caso di pernottamenti ed il relativo trasporto, due telefonate, fax o e-mail ovvero un indennizzo, da corrispondere immediatamente. Tali tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. In caso di inosservanza del Regolamento, si applica il Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il diritto al risarcimento per i disservizi, che hanno causato danni al passeggero, al bagaglio, alla persona, si prescrive in due anni. La tutela non si applica al passeggero che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico e neppure a colui cui è negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.