di Giovanni Scotti
Formato carta di credito per la nuova patente europea
L’Unione europea con una Direttiva del 2006 ha deciso di sostituire, progressivamente, gli oltre 100 diversi modelli, in plastica e cartacei, attualmente in corso negli Stati membri e di uniformarle in un unico modello, facile da leggere e capire, ma… difficile da falsificare. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 5, che prevede l’adeguamento alle norme europee in materia di patenti, dallo scorso 19 gennaio le nuove patenti saranno tutte in formato “carta di credito”, conterranno informazioni precise sul conducente e i veicoli che può guidare e ne garantiranno una maggiore protezione della sicurezza attraverso foto e informazioni standard. Le patenti attualmente in circolazione saranno sostituite con la patente di nuovo formato al momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033. I singoli Stati possono scegliere di raffigurare sulla patente simboli nazionali ed elementi grafici particolari per evitare che la stessa sia contraffatta, continuare a stabilire le regole su scadenze e rinnovi (ogni 10 o 15 anni a seconda del veicolo) e sui limiti di etĂ . Un sistema elettronico europeo di scambio dei dati faciliterĂ lo scambio di informazioni tra le varie amministrazioni nazionali.
Trasporto aereo: il diritto dell’Unione non prevede limitazioni temporali o pecuniarie all’obbligo per il vettore di prestare assistenza ai passeggeri
Se il volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali come, per esempio, la chiusura dello spazio aereo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, il vettore aereo, in base al diritto dell’Unione europea (Regolamento n. 261/2004)  deve prestare assistenza ai passeggeri e pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. In base all’obbligo di assistenza, il vettore aereo deve fornire, gratuitamente, tenuto conto della durata dell’attesa, bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore deve adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il vettore, invece, può sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a tali circostanze eccezionali. Nel caso di specie la cancellazione del volo Faro-Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, era avvenuta a seguito della chiusura, tra il 15 e il 22 aprile 2010, delle spazio aereo di vari Stati per l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull. La Ryanair non ha prestato alcuna assistenza al passeggero che l’ha citata in giudizio e che era potuto ripartire solo il 24 aprile. Il passeggero richiede il rimborso di un importo di EUR 1130 circa, somma pari alle spese sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. La Corte di giustizia europea, investiva della controversia dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), ha dichiarato che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un’eruzione vulcanica come quella dell’Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza. La Corte ha anche precisato che il regolamento europeo non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, vittime di una cancellazione del volo per circostanze eccezionali, e che il complesso degli obblighi di assistenza ai passeggeri grava sul vettore aereo per tutto il periodo durante il quale i passeggeri in questione devono attendere di poter proseguire il viaggio. La Corte ha anche sottolineato che, sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Se il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza, il passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 31 gennaio 2013, sentenza nella causa C-12/11 Denise McDonagh / Ryanair Ltd)
Bambini a bordo
Ai sensi dell’art. 172 del Codice della Strada, il bambino deve essere sempre trasportato nel seggiolino: una volta acquistato e installato un seggiolino o un adattatore, regolarmente omologato, occorre sempre allacciare il bambino con le cinture, anche in caso di brevi tragitti. Il dispositivo di ritenuta è obbligatorio dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 chili si può usare solo il seggiolino, oltre questo peso si può utilizzare anche l’adattatore, piccolo sedile che, sollevando il bambino, permette di usare le cinture di sicurezza dell’auto che devono essere passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace. Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto, mentre dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia. Il bambino non deve mai essere messo sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto piĂą adatto per il bambino è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali. Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.