di Giovanni Scotti
Il nudista che prende il sole in una spiaggia frequentata da bagnanti non consenzienti è punibile
Con la sentenza 28990 del 18 luglio 2012 la terza sezione penale della Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna di un trentanovenne nudista che aveva preso il sole nudo in una spiaggia frequentata da molti bagnanti in costume, condannandolo al pagamento di 1.200 euro di ammenda. Secondo i giudici il carattere pubblico dello spazio in cui è avvenuto il fatto rende evidente la consapevolezza della condotta anomala. Non è servito, neppure, al nudista sostenere di essere convinto di trovarsi in una zona naturalista, vista la presenza di altri nudisti, e, quindi, senza coscienza e volontà di violare le norme, dato che il lido, non recintato, era notoriamente da anni frequentato anche da nudisti. Secondo i giudici della Suprema Corte è da escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti. Il fatto che la spiaggia fosse frequentata in maggioranza da bagnanti adulti e minori con costume, mentre i nudisti erano in numero ridotto e sparso, ed il carattere pubblico dello spazio e la sua non delimitazione, dovevano far percepire al giovanotto la condotta anti-giuridica e illecita con la conseguente punibilità del reato di natura contravvenzionale.
Eccesso di velocità accertato con il sistema “tutor”: giudice competente dell’opposizione a verbale di contestazione
Con ordinanza n. 9486 dell’11 giugno 2012 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che per individuare il giudice competente a decidere sull’opposizione al verbale di accertamento della relativa violazione (artt. 22 l. n. 689 del 1981 e 204-bis Codice della strada) è utile fare riferimento all’art. 9 cod. proc. pen. L’articolo prevede che la competenza possa, residualmente, determinarsi in relazione all’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Pertanto, in caso di eccesso di velocità rilevato con il “Sistema informativo controllo della velocità” (“Tutor”) lungo un tratto di autostrada compreso tra due comuni limitrofi, è competente il giudice dove è situata la porta di uscita del sistema “Tutor”.
Niente risarcimento per la buca in autostrada se la velocità è eccessiva
Con ordinanza n. 10220 del 20 giugno 2012 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che non spetta alcun risarcimento all’automobilista che finisce in una grossa buca provocando dei danni al suo stesso veicolo se non rispettava il limite di velocità. La velocità, infatti, deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei, luoghi anche prescindendo dalle specifiche indicazioni stradali. Secondo i giudici l’incidente deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva dell’automobilista che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi. In tal modo realizzando una condotta imprudente.
Il venditore di viaggi aerei non può includere automaticamente un’assicurazione sull’annullamento del viaggio al momento della vendita di biglietti aerei su internet
Lo scorso 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-112/11, ha affermato che, in quanto “supplemento opzionale”, l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo può essere proposta soltanto attraverso un’operazione esplicita di accettazione (”opt-in”). Secondo il regolamento n. 1008/2008, volto a garantire una maggiore trasparenza delle tariffe dei voli in partenza dall’Unione europea, i venditori di biglietti aerei hanno l’obbligo di indicare in qualsiasi momento il “prezzo definitivo”, cioè la tariffa del volo, nonché il complesso delle tasse, dei diritti e dei supplementi indispensabili ai fini di detto volo. I “supplementi di prezzo opzionali” sono relativi a servizi che completano il servizio aereo, non sono obbligatori né indispensabili ai fini del volo. Il cliente, quindi. può scegliere se accettarli o rifiutarli e perciò essi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente deve sempre risultare da un’operazione esplicita (“opt-in”). La Corte ha chiarito che la nozione di “supplementi di prezzo opzionali” include i prezzi, in rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni – come un’assicurazione sull’annullamento del viaggio – fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo.
Guida senza patente: fermo amministrativo dell’auto e multa fino a 7.000 euro
Con la sentenza n. 7032 del 9 maggio 2012, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato che chi viene sorpreso alla guida nonostante il ritiro della patente rischia una multa di oltre 7.000,00 euro, la revoca e il fermo amministrativo, anche in assenza di un provvedimento del Prefetto se l’automobilista non ha chiesto la restituzione del titolo di guida. I giudici hanno inoltre distinto tra ritiro e sospensione della patente, sottolineando la disposizione secondo cui l’agente accertatore rilascia un permesso provvisorio limitatamente al periodo necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, concludendo che, dove vi fossero stati i presupposti, il ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione, ma non guidare senza patente.
Autovelox Firenze: anche la Corte Costituzionale da torto al Comune di Firenze
Dopo le tante sentenze dei giudici di pace di Firenze, che danno ragione agli automobilisti, anche a seguito di perizie tecniche, e le conformi sentenze della Corte di Cassazione, anche la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 60/2012 ha confermato che gli autovelox fissi possono essere installati solo ed esclusivamente sulle strade che possiedono le caratteristiche minime previste dal Codice della Strada, senza che i Comuni possano arbitrariamente derogarvi adducendo come giustificazione la necessità “funzionale” di garantire la sicurezza. La pronuncia della Corte verte sulla legittimità dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 121/2002, che limita l’uso degli autovelox fissi solo ad alcuni tipi di strade che abbiano le caratteristiche minime dettate dall’art. 2 del Codice della Strada: all’interno dei centri urbani, ad esempio, tali autovelox possono essere installati solo su “strade di scorrimento” che, per essere classificate tali, devono rispettare i seguenti criteri: presenza di una banchina pavimentata a destra, semafori ad ogni intersezione, parcheggi ai lati della carreggiata chiusi e con accesso concentrato. Criteri che mancano sui viali fiorentini. La Corte Costituzionale esclude proprio che i Comuni possano collocare autovelox fissi sulle proprie strade se non dove quelle caratteristiche sono soddisfatte.
Nulle le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive.
Il Ministero dei Trasporti con il parere n. 2291 del 3 maggio 2012 ha chiarito che le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive sono nulle. Per giustificare la mancata contestazione immediata dei divieti di sosta, occorre che la pattuglia dei vigili urbani verifichi personalmente anche la mancanza del trasgressore e del proprietario del veicolo in prossimità del mezzo. Alcuni comuni dotano le pattuglie della polizia municipale di una telecamera portatile per immortalare i trasgressori con un semplice passaggio in una strada trafficata. Poi in ufficio vengono ricercati i dati dei trasgressori e le multe vengono spedite per posta evidenziando la causa di mancata contestazione contenuta nell’art. 201/1-bis, lett d) del codice della strada, ovvero la mancanza di qualunque persona a bordo del mezzo. Secondo il Ministero dei Trasporti, però, questa pratica, funzionale per fare cassa, non è rispettosa della norma.