di Giovanni Scotti
Cani: no sugli eurostar
Trenitalia ha confermato il divieto di far salire i cani di grossa taglia a bordo dei treni ad alta velocità. Il viaggio può essere fatto dai cani guida delle persone non vedenti, anche se accompagnate, e dai piccoli animali, racchiusi negli appositi contenitori. Il Ministro Passera al Senato, rispondendo in senato ad una interrogazione, ha spiegato che la decisione di Trenitalia è stata presa per motivi igienici e, precisamente, per evitare che le consumazioni, servite al posto, possano venire a contatto con gli animali: per evitare, cioè, che gli snack serviti sui treni siano “assaliti”.
Strisce blu: necessaria la presenza di parcheggi liberi nelle “Immediate vicinanze” di quelli a pagamento
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 1712 del 30 marzo 2012 ha ribadito la necessità della presenza di parcheggi liberi in prossimità delle strisce blu e ha chiarito il concetto di “Immediate vicinanze”. La circolare ministeriale ribadisce, quindi, il principio sancito dall’art. 7, comma 8, del Codice della Strada: qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Le delibere comunali che violano questa importante norma, sono, conseguentemente, da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali elevati in loro conseguenza.
Se la segnaletica del divieto di sosta è estemporanea, il verbale è nullo
Con la sentenza n. 1186/11 del 2 febbraio 2012 il giudice di pace di Lodi ha deciso che è da ritenersi inadeguata la segnalazione del divieto di sosta posto estemporaneamente per consentire il servizio di pulizia strade, se la stessa sia effettuata su cartelli amovibili posti a ridosso del marciapiede, privi di frecce in grado di indicare ove detto divieto vige, e non collocati di fronte alla strada oggetto dell’attività di pulizia ad opera del Comune. Il giudice nel caso a lui sottoposto ha quindi dichiarato nullo il verbale relativo alla sanzione amministrativa per presunta violazione dell’articolo 7 del Codice della strada. Il giudice di pace di Lodi ha accolto il ricorso presentato da un automobilista, che è solito trasportare nella zona una persona disabile, contro un verbale per violazione dell’articolo 7 che disciplina la sosta dei veicoli, in quanto la polizia municipale del Comune lombardo non ha dimostrato che il divieto di sosta fosse stato adeguatamente segnalato. La circostanza che nella zona individuata il servizio di pulizia delle strade avviene una volta al mese non mette gli automobilisti nella condizione di comprendere quando possono o non possono parcheggiare la propria auto: nel caso in questione, inoltre, il ricorrente aveva documentato come il divieto di sosta fosse segnalato su un cartello amovibile posto sul marciapiede privo di qualsiasi tipo di ancoraggio. Inoltre il segnale non era neanche stato posto di fronte alla via dove doveva essere eseguita l’attività di pulizia. In base alla documentazione presentata dal ricorrente, il giudice di pace di Lodi ha affermato che la cartellonistica segnaletica è risultata inadeguata perché l’automobilista, percorrendo la strada, rischia di non vedere il cartello, posto a ridosso del marciapiede e privo di frecce indicative del divieto. Il segnale poteva inoltre essere abbattuto per svariate ragioni.
In vacanza con il gatto: vademecum
Alcune semplici regole per coloro che vogliono trascorrere una felice vacanza con il proprio animale da compagnia.
Documenti di viaggio: libretto di vaccinazione, pet passport (microcip) per chi si reca all’estero; numero di telefono del veterinario di fiducia; targhetta con indirizzo; polizza di responsabilità civile per eventuali danni causati dall’animale.
Bagaglio, cosa non deve mai mancare: trattamenti antiparassitari; garze e disinfettante; salviettine per la pulizia di occhi e orecchie; ciotole e scorta di acqua e del loro cibo abituale trasportino e coperta.
In auto: applicare ai vetri della vettura tendine parasole per evitare la luce diretta del sole. Evitare di viaggiare durante le ore più calde della giornata, se non si dispone di aria condizionata. Mai lasciare l’animale in auto da solo. Non far mangiare l’animale subito prima della partenza (a stomaco pieno è maggiore il rischio di mal d’auto) e non farlo bere troppo (per evitare il vomito. Tenere sempre il gatto nel trasportino, resistente e facile da pulire, che deve essere collocato sempre in un posto sicuro in modo da evitare problemi in caso di frenate improvvise.
In treno: Il gatto deve sempre viaggiare nel suo trasportino e generalmente il trasporto è gratuito.
In aereo: Non esiste un’unica regolamentazione. Ogni compagnia aerea ha il suo regolamento specifico in tema di tipologia del trasportino utilizzato, numero degli animali accettati in cabina.
In nave/traghetto: Sui traghetti i gatti sono ammessi nell’apposito trasportino. Alcune compagnie di navigazione richiedono il certificato di buona salute del Veterinario e la vaccinazione antirabbica.