a cura di Giovanni
Voli: la Carta dei Diritti del Passeggero
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo in una guida pratica: si intitola Carta dei Diritti del Passeggero, è stata stilata per la prima volta nel 2001 in occasione dell’entrata in vigore di nuovo disposizioni legislative europee e nazionali, ed è stata distribuita in tutti gli aeroporti italiani. La Carta è stata poi aggiornata e pubblicata nuovamente in 5 successive edizioni, con una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie. La quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza con l’entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo e di cancellazione dei voli, con lo scopo di segnalare in modo particolare l’incremento dell’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per overbooking, nonché l’introduzione di forme di compensazione e di assistenza in caso di cancellazione del volo o di lunghi ritardi, nonché l’estensione di tutte queste tutele ai passeggeri dei voli charter. Info: www.enac.gov.it/Home/
Voli: i diritti del passeggero in caso di overbooking
L’overbooking aerea, vale a dire la “sovra prenotazione”, è un sistema che adottano tutte le compagnie aeree, che vendono più biglietti di quanti siano i posti a disposizione sull’aereomobile. In caso di overbooking la compagnia aerea, che deve sempre informare i passeggeri dei loro diritti, è tenuta ad offrire al passeggero un rimborso, l’assistenza o la compensazione. La compagnia può offrire al passeggero il rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita o, in alternativa, ad un nuovo volo (la cosiddetta “riprotezione”) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. La compagnia aerea è tenuta ad offrire al passeggero assistenza, che consiste in pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. L’assistenza deve essere data in primo luogo alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati. La compensazione pecuniaria può ammontare a 250,00 euro per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; a 400,00 euro per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; a 600,00 euro per i voli internazionali superiori a 3.500 km. La compagnia aerea può ridurre tali compensazioni del 50% se offre al passeggero al passeggero la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le 2, le 3 o le 4 ore. Il passeggero può concordare con la compagnia le modalità di pagamento della compensazione: in contanti, con assegno bancario o con bonifico, con buoni viaggio e/o altri servizi. Anche se ha scelto ed ottenuto il pagamento della compensazione il viaggiatore può avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.
Codice del Turismo falcidiato dalla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 depositata il 5 aprile 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. La questione era stata sollevata davanti alla Consulta da quattro regioni: Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. La Consulta ha respinto la censura sull’intero provvedimento pur ricordando che “l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme”. La Corte, invece, dopo aver riconosciuto che il turismo è materia esclusiva delle Regioni e non dello Stato, ha accolto le contestazioni su singole norme perché la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo. Per questo la Corte ha bocciato, in tutto o in parte, ben 19 articoli. In particolare, sono state cancellate le norme relative alla classificazione e standard qualitativi delle strutture ricettive, alla disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator; alle norme sui sistemi turistici locali e quelle sulla gestione dei reclami da parte del Dipartimento del turismo. Info: www.cortecostituzionale.it
Autovelox. circolare ministeriale
Il Ministero dei Trasporti, con la puibblicazione della circolare datata il 30 marzo scorso, ha fatto il punto sulle rilevazione delle infrazioni al Codice della strada per mezzo di strumentazioni elettroniche. Secondo la circolare, gli armadietti posti sui margini delle carreggiate, in cui sono alloggiati gli autovelox in postazione fissa, devono essere ben visibili e muniti di apposita segnaletica sulla parte superiore del box.