a cura di Giovanni Scotti
Sicurezza stradale: risarcimento al cittadino che cade per colpa del marciapiede dissestato
La dodicesima sezione del Tribunale Civile di Roma, con sentenza emessa e depositata lo scorso 9 gennaio, ha accertato la responsabilità del Comune per i danni subiti da un cittadino, che era inciampato in marciapiede dissestato di proprietà dell’amministrazione capitolina e che era caduto a terra procurandosi lesioni personali. Il Comune di Roma aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la manutenzione e la sorveglianza del tratto di strada incriminato erano state affidate ad un soggetto terzo. Il giudice, invece, ha condannato il comune rilevando che il danno si era verificato a seguito del cosiddetto “difetto intrinseco” della rete stradale e, conseguentemente l’unico soggetto chiamato in causa non poteva che essere l’amministrazione comunale, nonostante il provvedimento di appalto della manutenzione. L’esistenza di un contratto di appalto, infatti, non è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità del Comune, che ha l’obbligo generale di custodia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 cod. civ., che non consente il trasferimento del dovere di controllo e sorveglianza dal soggetto su cui quest’onere grava (nel caso in questione il Comune), ad un terzo affidatario. L’unico motivo di esonero dalla responsabilità può essere solo la prova del caso fortuito, vale a dire la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Viaggi e vacanze organizzati: alcuni consigli per i turisti
Di seguito proponiamo alcuni concreti consigli per coloro che acquistano viaggi organizzati. Leggere non solo la pubblicità, ma anche, ed attentamente, il depliant che deve obbligatoriamente contenere tutte le condizioni generali del contratto. Controllare, in particolare, le clausole relative agli aumenti scritte nel contratto o nel depliant (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio, che non possono superare il 10% del valore del viaggio). Verificare che nel contratto sia espressamente indicato che l’agenzia o il tour operator abbiano l’assicurazione per la responsabilità civile verso l’utente. Lasciare un anticipo o una caparra non superiore al 25% del prezzo totale. Farsi rilasciare, oltre alla ricevuta dell’anticipo o della caparra, anche una copia del contratto con timbro e firma. Effettuare il saldo 30 giorni prima della partenza, non prima. Il turista può chiedere l’annullamento del contratto – o la scelta di un’altra vacanza, senza aumento di prezzo – se, prima del viaggio, gli vengono comunicate variazioni significative della vacanza (cambio della categoria dell’albergo, slittamento di più giorni della partenza, ecc.). Se le variazioni, invece, avvengono durante il viaggio il tour operator deve rifondere la differenza di costo. Il turista, che improvvisamente non può partire, può farsi sostituire, almeno quattro giorni prima del viaggio, o pagare la penalità, prevista dal contratto. Infine, in caso di contestazione, il turista deve sempre documentare tutto e, al ritorno, inviare all’agenzia e al tour operator, entro 10 giorni, una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente non solo la protesta, ma anche la richiesta del rimborso o del risarcimento dei danni patiti. In caso di risposta insoddisfacente si può ricorrere al conciliatore.
Droga e guida: non ha valore legale il prelievo veloce in strada
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/1959/12/109/56 del 16 marzo 2012, ha chiarito che non ha valore legale il prelievo veloce effettuato in strada della saliva all’automobilista sospettato di guida alterata dalla droga. La posizione ministeriale deriva dalla esigenza della certezza della verifica della guida drogata, resa particolarmente difficile dalla mancanza di uno strumento, come l’etilometro, in grado di certificare subito l’alterazione sulla strada, senza controlli invasivi e complessi. Alla luce della normativa esistente, infatti, per sostenere la punibilità dell’autista drogato è necessaria una valutazione medica. Pertanto, come previsto dall’art. 187 del codice stradale, gli agenti, che ritengono che il conducente sia alterato dalla droga, devono richiedere al personale medico ausiliario di effettuare accertamenti clinico-tossicologici o il prelievo di campioni di mucosa del cavo orale o saliva.