Segnaliamo alcune sentenze in tema di compensazione pecuniaria, validità del tagliando invalidi e cancellazione volo per Covid
Corte di giustizia dell’Unione europea: i passeggeri di un volo ritardato possono chiedere una compensazione pecuniaria anche ad un vettore aereo non europeo quando questo effettua l’intero volo in nome di un vettore europeo
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-561/20, ha affermato che i passeggeri di un volo ritardato possono chiedere una compensazione pecuniaria a un vettore aereo non europeo quando quest’ultimo effettua l’intero volo in nome di un vettore europeo.
Nel caso sottoposto alla Corte tre passeggeri, che avevano prenotato, tramite un’agenzia di viaggi, un volo, con partenza da Bruxelles (Belgio) e destinazione San José (Stati Uniti), con uno scalo a Newark (Stati Uniti), effettuato tutto dalla United Airlines, vettore con sede negli Stati Uniti, arrivando, però, a destinazione con un ritardo di 22 minuti, hanno richiesto una compensazione pecuniaria nei confronti della United Airlines.
I tre passeggeri ha fatto valere l’applicabilità del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 295/91.
Con la sua sentenza, dunque, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto dal diritto dell’Unione, ha precisato che il vettore aereo non europeo (nel caso l’United Airlines), che non ha concluso un contratto di trasporto con i passeggeri, ma che ha effettuato il volo, è tenuto a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri. Il vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decide di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario, costituisce, infatti, il vettore aereo operativo, che ha agito in nome del vettore contrattuale (Lufthansa).
La Corte ha anche sottolineato che un volo in coincidenza rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri quando il viaggio inizia da un aeroporto situato in uno Stato membro dell’Unione europa: tale criterio di applicabilità non pregiudica i presupposti di applicazione del principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio spazio aereo.
Volo cancellato per l’emergenza Covid: rimborso ai viaggiatori
Segnaliamo che la sezione civile del giudice di pace di Capri, con la sentenza n 15/2022, ha riconosciuto il diritto alla compensazione Ue per il volo cancellato (direttiva n. 261/04), il rimborso dei nuovi biglietti acquistati e il danno non patrimoniale per una famiglia italiana rimasta bloccata in Kenya durante l’emergenza Covid. La decisione è stata motivata dal fatto che la compagnia aerea aveva anticipato il Governo keniota annullando, senza spiegazioni, ogni collegamento prima che provvedessero le autorità locali: se il vettore avesse adempiuto i turisti sarebbero riusciti a tornare in Italia e non sarebbero stati costretti a rimanere nel resort.
Corte di Cassazione: il tagliando invalidi vale su ogni veicolo e in tutta Italia
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8226/22, pubblicata lo scorso 14 marzo, ha affermato che il tagliando invalidi vale su ogni veicolo adibito al momento al suo servizio e in tutta Italia, circolando e sostando nelle aree pedonali oltre che nelle zone urbane a traffico limitato: il contrassegno invalidi, infatti, consente al titolare di circolare nelle zone a traffico limitato su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio nazionale. L’interessato, quindi, non è tenuto a dover comunicare il transito sulle strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ma spetta all’ente predisporre controlli automatizzati in modo da evitare errori nei verbali. È escluso che la burocrazia possa porre ostacoli alla libertà di movimento dei diversamente abili che non sono previsti dalla legge. È quanto emerge dall’ordinanza dalla sesta sezione civile della Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta. Contrassegno rilasciato al titolare, che non è tenuto a comunicare il transito in un Comune diverso da quello che l’ha autorizzato: spetta all’ente organizzare adeguati controlli automatizzati.