La Corte di Cassazione ha condannato un comune a risarcire un ciclista caduto in una buca in zona pedonale per omessa manutenzione della pista riservata alle due ruote. La stessa corte ha affermato che non compete alcun risarcimento da sinistro stradale al danneggiato che si sottrae alla perizia assicurativa. Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il verbale per l’infrazione che non viene contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo.
Corte di Cassazione: comune condannato a risarcire ciclista caduto in una buca in zona pedonale
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2667/22, pubblicata lo scorso 28 gennaio, ha ritenuto colpevole il comune per omessa manutenzione della pista riservata alle due ruote, condannandolo a risarcire il ciclista caduto proprio a causa di una buca, aperta, incustodita e non intercettabile, in quel tratto di strada. L’articolo 3, comma primo, numero 2, del Codice della Strada impone, infatti, al Comune di segnalare restrizioni alla circolazione delle bici nell’area pedonale: sbaglia dunque la Corte d’appello a ritenere irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale.
Info: www.cortedicassazione.it
Corte di Cassazione: nessun risarcimento da sinistro stradale se il danneggiato si sottrae alla perizia assicurativa
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1756/2022, pubblicata lo scorso 20 gennaio, ha affermato che non compete alcun risarcimento da sinistro stradale al danneggiato che si sottrae alla perizia assicurativa, ostacolando l’ispezione del veicolo e precludendo, così, alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità , stimare il danno e formulare una congrua offerta. La normativa in vigore esige, infatti, una “partecipazione attiva” alla procedura di risarcimento in caso di incidente con danni soltanto ai veicoli. I giudici di legittimità , quindi, hanno ribadito che sono sempre necessarie sia la correttezza sia la buona fede nella fase stragiudiziale per arrivare alla conciliazione.
Info: www.cortedicassazione.it
Tribunale di Roma: illegittimo il verbale per l’infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo
Segnaliamo un nuovo orientamento della seconda sezione civile del Tribunale di Roma, che, con la sentenza n. 1761472021, ha ritenuto illegittimo il verbale per l’infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo. Nel caso sottoposto al giudice di merito, i verbalizzanti avevano elevato la contravvenzione in presenza dell’autore della trasgressione, ma non gli avevano contestato immediatamente la violazione: avevano, cioè, redatto il verbale e notificato la contestazione, senza indicare i motivi. Secondo il codice della Strada, infatti, la contestazione immediata è la regola del procedimento sanzionatorio: la sua mancanza rappresenta, quindi, non solo l’eccezione, ma deve essere anche espressamente motivata. Secondo il giudice, quindi, non è sufficiente la circostanza che sono state “necessarie verifiche d’ufficio”. A seguito di ciò l’omissione costituisce la violazione alle norme del codice stradale e rende non corretto il procedimento sanzionatorio con la conseguenza che sono illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
Info: www.tribunale.roma.it