A richiesta di un lettore, approfondiamo le norme del nuovo codice della strada che disciplinano la circolazione dei monopattini elettrici, La Corte di Cassazione si è pronunciata sul rilevamento della velocità mediante il sistema “dinamico” o “ad inseguimento”, il cosiddetto “Scout speed”. Il Tribunale di Pisa ha affermato che il conducente che ha la precedenza ad un incrocio ha tutta la colpa del sinistro.
Nuovo codice della strada: le novità previste per i monopattini elettrici
Nel mese scorso avevamo dato notizia dell’entrata in vigore della riforma del Codice della strada, contenuta nella Legge n. 156/2021, che ha convertito il Decreto legge n. 121/2021 detto “Infrastrutture” che conteneva disposizioni in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Oggi, che debbono essere, sempre, condotti da una sola persona, ed è illegale ogni modifica, come, ad esempio, posti a sedere. Il nuovo codice della strada vieta espressamente la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, dove, come già dovrebbe avvenire per le bici, possono essere solo portati a mano. E’ altresì vietato imboccare o percorrere le strade contromano. Il limite di velocità, inoltre, risulta ridotto di 5 chilometri sulle strade urbane: è passato, cioè, da 25 a 20 km all’ora. Non è cambiato, invece, il limite di velocità sulle aree pedonali, che è sempre di 6 km/h.
A partire dal prossimo 1° luglio 2022, poi, tutti i monopattini elettrici che saranno messi in circolazione dovranno essere provvisti di indicatori di direzione, vale a dire le frecce, e di stop. Questo significa che i produttori devono adeguarsi già da ora per arrivare alla scadenza con una produzione in linea con il nuovo codice della strada. Per i monopattini già in circolazione prima di tale data, il provvedimento da tempo fino al 1° gennaio 2024per adeguarli alle nuove disposizioni. Le nuove regole prevedono anche che le luci dei monopattini devono essere sempre accese dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità. Il conducente, inoltre, deve indossare il giubbotto retroriflettente. Il provvedimento elenca anche le specifiche tecniche che i produttori di monopattini elettrici devono rispettare per produrre mezzi che possono circolare su strada con una potenza nominale non superiore a 0,50kW: segnalatore acustico, regolatore di velocità, marcatura CE, che attesta l’omologazione, luce anteriore (bianco o gialla), luce posteriore (rossa), indicatore di stop. Un’ultima considerazione. purtroppo l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria continua a valere solo per i monopattini in sharing: non è stato esteso, infatti, a quelli privati.
Corte di Cassazione. rilevamento della velocità mediante sistema “dinamico” o “ad inseguimento” (cd. “Scout speed”)
La seconda sezione della Corte di Cassazione (Presidente: S. Gorjan, Relatore: A. Casadonte) con l’ordinanza n. 29595 del 22 ottobre 2021, ha affermato, in tema di contravvenzioni al codice della strada, che il Decreto ministeriale 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), deve essere disapplicato, per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del Decreto legislativo n. 285/92, norma primaria, di rango superiore. Tale obbligo, al contrario, contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi.
Tribunale di Pisa: il conducente che ha la precedenza all’incrocio ha tutta la colpa del sinistro perché corre
La sezione civile del Tribunale di Pisa, con la sentenza 1591/21, ha affermato che, in caso di incidente stradale ad uno stop, il conducente che ha la precedenza ha tutta la colpa del sinistro perché corre, va troppo forte e non rispetta le norme di prudenza. Il giudice, quindi, ha escluso la responsabilità dell’altro veicolo che è obbligato non a fermarsi, ma ad accertarsi che nessuno stia passando mentre attraversa l’incrocio. Decisivi per la decisione sono stati la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) sui dati pre-urto e la testimonianza del terzo trasportato sul veicolo che aveva l’obbligo di cedere il passo. E’ risultato che la macchina favorita dalla segnaletica stradale ha fatto irruzione a tutta velocità nell’incrocio mentre l’altra si era fermata e da qualche istante aveva ripreso la marcia, come ha confermato anche il terzo trasportato. Secondo la Ctu, all’angolo della strada c’erano dei veicoli in sosta e l’auto gravata della precedenza non poteva accorgersi, prima, dell’altra, che sopraggiungeva a circa 75 chilometri l’ora e dunque, stante la traccia di frenata lasciata sull’asfalto, coprì una grande distanza in poco tempo: una vettura, quindi, aveva la visuale “impallata”, mentre l’altra procedeva sopra il limite fidando non solo sul semaforo lampeggiante ma anche sul segnale di precedenza. Il responsabile dell’incidente è stato anche condannato a pagare le spese di lite.