I diritti del viaggiatore in caso di annullamento del viaggio a causa della pandemia. Le novità in merito ai biglietti già emessi da Alitalia. Due sentenze della Cassazione: una conferma che non spetta alcun risarcimento se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro ed un’altra, innovativa, estende la garanzia RC auto anche per la circolazione nelle aree private
Annullamenti a causa della pandemia
Mentre viene segnalata una progressiva ripresa dei casi positivi alla pandemia da Covid 19 e sue varianti, constatiamo che i viaggi in precedenza prenotati vengono annullati. A richiesta di alcuni nostri lettori allora ribadiamo che ogni annullamento di voli, treni, navi, autobus noleggi a causa covid dà diritto al rimborso, in soldi, al 100%. Se, invece, il fornitore del servizio annulla il viaggio per esigenze commerciali e non per covid, il viaggiatore potrebbe avere diritto anche ad indennizzi (soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo). Anche per le prenotazioni di camere in albergo o altro tipo di alloggio annullate dal fornitore a causa covid, il turista ha sicuramente diritto al rimborso in denaro al 100%, ed eventualmente anche ad un indennizzo per vacanza rovinata. Se, invece, è il turista ad annullare la prenotazione, consigliamo di leggere attentamente le penali specifiche del servizio. Naturalmente se il fornitore del servizio non risponde positivamente alla richiesta di rimborso, avanzata utilizzando la modulistica presente nel suo sito, è necessario inviare un pec o una raccomandata A/R di diffida, intimando il rimborso del dovuto e minacciando di rivolgersi alle autorità competente.
Alitalia: la sorte dei biglietti dopo il 14 ottobre
Nella rubrica pubblicata nello scorso mese di luglio avevamo posto il problema dei biglietti già emessi da Alitalia, che, lo ricordiamo, dovrà cessare ogni attività il 14 ottobre: dal 15 ottobre, infatti, sarà operativo il nuovo vettore Italia Trasporto Aereo (Ita). In tale occasione avevamo anche affermato che, per garantire la discontinuità fra le due aziende, richiesta dall’Ue, chi ha un biglietto Alitalia non può utilizzarlo con Ita. Oggi possiamo affermare che chi ha già acquistato un biglietto Alitalia per un viaggio programmato dopo il 14 ottobre, deve attivarsi per chiedere il rimborso al fondo da 100 milioni di euro istituito con il Decreto legge n. 99/2021, con le modalità comunicate dal Ministero dello Sviluppo economico. La Commissione europea ha anche stabilito che Alitalia Loyalty, la società che gestisce il programma fedeltà “MilleMiglia”, dovrà essere venduta al miglior offerente attraverso una gara pubblica aperta, cui però non potrà partecipare Italia Trasporto Aereo. Le tessere MilleMiglia, quindi, entreranno in possesso di una nuova società che potrebbe anche non operare nel settore aereo. Precisiamo, infine, che le miglia, comunque, non possono essere monetizzate.
Info: www.alitalia.com/it.
Cassazione: nessun risarcimento se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22165/2021 ha affermato che il proprietario del veicolo, in questo caso una moto, danneggiato da una vettura che non si era fermata allo stop, non ha diritto al risarcimento se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro. I giudici hanno anche ribadito che, se gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui, non è sufficiente neppure la confessione di uno dei litisconsorti. Il Cai esibito conteneva solo una dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, che viene liberamente apprezzata dai giudici. Nel caso di specie, la compagnia di assicurazione, che non aveva dato seguito alla richiesta di risarcimento, era stata convenuta in giudizio. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello avevano respinto la domanda di risarcimento per le motivazioni ribadite poi dalla Corte di Cassazione.
Info: www.cortedicassazione.it.
Corte di Cassazione: la garanzia RC auto vale anche per la circolazione nelle aree private
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21083/2021, pubblicata lo scorso 30 luglio, hanno stabilito che la vittima di un incidente può vantare l’azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro, se questo è avvenuto in un luogo privato: nel caso di specie, lo precisiamo, un bambino era stato investito dal camper del nonno in manovra all’uscita del garage. I giudici della Suprema Corte hanno, quindi, affermato che la copertura assicurativa non è garantita solo su strade pubbliche o equiparate, ma anche sulle aree private nelle quali è consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, che hanno la possibilità, “giuridicamente lecita”, di accedervi anche se non possono vantarvi diritti: non conta infatti, che possano entrarci solo perché appartengono a uno o più categorie specifiche oppure per particolari finalità o condizioni. La disciplina posta dall’art. 2054 Cod Civ. e quella in tema di assicurazione obbligatoria Rc auto risultano connesse in modo imprescindibile: non si può, quindi, escludere, ad esempio, l’azione diretta contro l’assicurazione per l’incidente sulla rampa d’accesso del garage condominiale, solo perché vi accede un numero determinato di persone, e, neppure, si può negare il risarcimento per il sinistro avvenuto nel cortile di casa. La copertura, lo precisiamo, rimane esclusa, invece, quando si utilizza un mezzo che non rientra fra i veicoli disciplinati dal codice della strada.
Info: www.cortedicassazione.it