La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non dà di per sé diritto ad una compensazione pecuniaria forfettaria. La Corte europea ha anche dichiarato che uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio.
Corte di giustizia dell’Unione europea: il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non dà di per sé diritto ad una compensazione pecuniaria forfettaria
La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata investita dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. La Corte di giustizia, con la sentenza n. C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), ha chiarito che il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino (che serve la stessa città o regione) non dà di per sé diritto ad una compensazione pecuniaria forfettaria per cancellazione del volo. Precisiamo che per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o della regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che conta è che esso presenti una stretta vicinanza con detto territorio. La Corte ha anche affermato che la compagnia aerea è tenuta ad offrire, di propria iniziativa, al passeggero la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina con lui concordata. Se la compagnia aerea non rispetta il suo obbligo di prendere in carico tali spese, quindi, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico, comunque, non conferisce al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250, 400 o 600.
Info: www.curia.europea.eu
Corte di Giustizia europea: uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio
La Corte di Giustizia europea è stata investita di alcune questioni relative alla portata del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida sancito dalla Direttiva n. 2006/126/CE. Nella causa C-47/20 la Corte di Giustizia europea ha affermato che uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio. Con la sua sentenza, la Corte di giustizia ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate all’esito di un rinnovo, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva. La Corte indica, a tal riguardo, che uno Stato membro può, a causa di un’infrazione commessa nel suo territorio, rifiutarsi di riconoscere la validità della patente e stabilire i requisiti che il titolare deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Per contro, qualora l’interessato si sia visto rilasciare nel suo Stato membro di residenza, dopo il decorso del periodo di divieto, una nuova patente di guida, il riconoscimento della validità di quest’ultima non può essere subordinato alla produzione di una perizia medico-psicologica. Infatti, in una situazione di questo tipo, l’inidoneità alla guida è stata sanata dalla verifica dell’idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio di tale nuova patente di guida, dato che lo Stato membro del rilascio è tenuto, in tale sede, a verificare se il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all’idoneità fisica e mentale alla guida. Tuttavia, il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, in quanto la direttiva non obbliga gli Stati membri a procedere, al momento del rinnovo, ad una verifica del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida. Di conseguenza, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B che sia stata unicamente oggetto di rinnovo intende circolare, dopo essere stato privato, a seguito di un’infrazione stradale commessa su detto territorio, del diritto di guidare un veicolo su quest’ultimo, può rifiutarsi di riconoscere la validità di tale patente qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per il recupero del diritto di guidare in tale territorio. In tal modo, può essere ridotto il rischio di incidenti stradali. Al titolare della patente di guida deve comunque essere consentito di fornire la prova che la sua idoneità alla guida è stata oggetto, al momento del rinnovo di tale patente, di un controllo che permetta di considerare che la sua inidoneità alla guida è stata revocata per effetto di tale rinnovo. Nella sentenza pronunciata nella causa C-56/20, poi, la Corte ha anche chiarito che lo Stato non può apporre sulla patente alcuna menzione recante il divieto di guidare nel proprio territorio, poiché questa modifica rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare.
Info: www.curia.europea.eu.