Consigli per chi ha ricevuto multe per violazione delle limitazioni degli spostamenti dettate dalla emergenza Covid 19. Secondo la Corte di Cassazione, in caso di alcooltest, i verbalizzanti non hanno alcun obbligo di attendere l’arrivo del difensore
Covid: in caso di ricorso non accolto l’importo della multa raddoppia
A richiesta di un lettore consigliamo a colui che ha ricevuto una multa per violazione delle norme restrittive (limitazioni degli spostamenti delle persone dettate da decreti governativi contenenti norme vaghe e mal redatte) emanate a causa della pandemia da Covid 10 tuttora in corso, di valutare bene, caso per caso con l’assistenza di un legale, se sia opportuno o meno fare ricorso, vale a dire se ci siano gli estremi per richiedere l’annullamento del verbale e la conseguente archiviazione della sanzione pecuniaria. Il ricorso, gratuito, che può essere fatto personalmente e senza l’avvocato, lo ricordiamo, nella maggior parte dei casi, deve essere presentato al prefetto, che, come si sa, è un’autorità di polizia e non giudiziale. In caso di ricorso, quindi, si chiede allo stesso soggetto che ha rilevato l’infrazione di decidere e, l’esperienza ci suggerisce che, quasi sempre, il ricorso viene respinto con la conseguenza che l’importo da pagare raddoppia. Se, però, si decide di procedere con il ricorso, ricordiamo che non bisogna mai pagare la multa, pena la nullità del ricorso stesso. Il ricorso deve essere inviato, per raccomandata a/r o PEC, in carta libera, al prefetto con allegati gli scritti difensivi, entro 30 giorni dal momento in cui è stato ricevuto il verbale. Si può anche chiedere di essere sentiti, nel corso del procedimento, per illustrare meglio la documentazione prodotta in allegato al ricorso. Il prefetto, poi, ha 5 anni per valutare se accogliere gli scritti difensivi o rigettarli, emettendo un’ordinanza ingiunzione. In questo ultimo caso, lo sottolineiamo, l’importo della multa raddoppia. Avverso la decisione del prefetto è possibile fare ricorso davanti al giudice di pace, entro, però, 30 giorni dalla sua notifica.
Corte di Cassazione: ordinanza in tema di circolazione stradale
La sesta sezione della Corte di Cassazione (Presidente: L.G. Lombardo, Relatore: A. Casadonte), con l’ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021 ha deciso che sussiste l’obbligo di avviso al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore anche in fase di accertamento mediante alcooltest a seguito di guida in stato di ebrezza. L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest), si legge nell’ordinanza, costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla Polizia Giudiziaria di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, precisano i magistrati, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, così da consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.