Secondo la Corte di Giustizia europea l’app, che mette solo in contatto tassisti e clienti senza offrire un servizio di trasporto, non è soggetto ad autorizzazione preventiva. La Legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli ed ha esteso il credito d’imposta locazioni anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Nel corso del 2020 il governo ha introdotto vari incentivi e bonus, prorogata la scadenza del bonus vacanze
Corte di Giustizia europea: l’app, che mette solo in contatto i tassisti ed i clienti e non offre un servizio di trasporto, non è soggetto ad autorizzazione preventiva
In un periodo contrassegnato dal continuo fiorire di app, segnaliamo che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza pronunciata lo scorso 3 dicembre nella causa C-62/19 (Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General et Consiliul General al Municipiului Bucureşti) ha affermato che un servizio, erogato tramite un’applicazione elettronica, che si limita a mettere in contatto diretto clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell’informazione se non è parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto. La Corte ha chiarito, in primo luogo, che il servizio proposto dalla Star Taxi App è servizio della società dell’informazione come definito dalla direttiva sul commercio elettronico: tale servizio, di norma, è fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ma, secondo la Corte, non è rilevante che tale servizio sia fornito dalla Star Taxi App a titolo gratuito alla persona che intende effettuare o che effettua uno spostamento nell’area urbana: esso conduce solo alla conclusione, tra il prestatore dello stesso ed ogni singolo tassista autorizzato, di un contratto di fornitura di servizi, corredato dal pagamento da parte di quest’ultimo di un canone mensile. La Corte ha anche rilevato che il prestatore non seleziona i tassisti, non fissa né percepisce il prezzo della corsa né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti e neppure sul comportamento di questi ultimi. Tale servizio, cioè, non è parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è la prestazione di trasporto. La Corte, poi, ha preso in esame la normativa dell’autorità locale (in questo caso il consiglio comunale di Bucarest) che subordina la fornitura di un servizio della società dell’informazione all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva, come gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi, affermando che la stessa non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 2015/1535. Ed infine, la Corte ha anche ricordato che la direttiva 2006/123 osta all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo sia conforme ai criteri stabiliti in tale testo, circostanza, però, che deve essere verificata dal giudice del rinvio.
Legge di bilancio 2021
Nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta ufficiale n. 322 del 30 dicembre 3020 è stata pubblicata la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, nota come Legge di bilancio 2021, che è stata approvata con un voto blindato (voto di fiducia) prima dalla Camera e poi dal Senato, ed è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2021. Di seguito, segnaliamo alcune disposizioni che riguardano il settore del turismo. Per l’anno 2021, ad esempio, non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; · agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, il credito d’imposta locazioni è stato esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi soggetti, e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
Incentivi e bonus: aggiornamento
A richiesta di un lettore precisiamo che vari provvedimenti governativi hanno introdotto nel corso del 2020 incentivi e bonus, fruibili anche nel 2021, precisando, però, che alcuni non sono ancora operativi perché non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi. Tra i vari provvedimenti che possono toccare il settore del turismo segnaliamo, in particolare, che l’articolo 5, comma 6, del Decreto Ristori ha prorogato fino al 30 giugno 2021 l’utilizzo del bonus vacanze (importo massimo di 500 euro, corrisposto a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare, utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi), ma solo per le domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 2020.