I veicoli immessi in circolazione nel 2022 dovranno essere dotati degli ausili tecnologici di assistenza attiva e passiva alla guida (Advance Driver Assistance System – Adas). Norme in vigore per la circolazione dei monopattini. In vari Comuni italiani è un continuo fiorire di “strade ciclabili” per la circolazione dei velocipedi. La Corte di Cassazione ha chiarito il valore probatorio del modello Cai in caso di sinistri stradali
Auto più sicure dal 2022
Il Regolamento dell’Ecofin ha spostato al 2022 l’entrata in vigore dell’obbligo di sistemi di sicurezza avanzati dei sistemi di assistenza alla guida così da poter dimezzare, entro il 2030, morti e feriti in incidenti stradali. I costruttori del settore automotive, quindi, oltre a rispettare i target di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2), dovranno dotare i veicoli, che saranno immessi nel mercato in quell’anno, degli Advance Driver Assistance System (Adas), vale a dire degli ausili tecnologici di assistenza attiva e passiva alla guida. Tali veicoli, quindi, dovranno essere equipaggiati con alcuni sistemi di sicurezza avanzati, come, ad esempio, il Lane Departure Warning (sistema di mantenimento della corsia di marcia), l’Automatic Emergency Brake (frenata automatica di emergenza) e, per i mezzi pesanti, i sistemi di rilevamento di pedoni e ciclisti. Per i veicoli pesanti, compresi autocarri e autobus, i costruttori dovranno anche adottare nuovi requisiti di progettazione e costruzione dei mezzi così da ridurre al massimo la presenza di angoli ciechi. Tutti i veicoli, inoltre, dovranno essere dotati del sistema di adattamento intelligente della velocità, la predisposizione per l’installazione di sistemi di rilevamento tipo alcolock ed avviso avanzato della disattenzione e stanchezza del conducente, delle segnalazioni di arresto di emergenza, rilevamento di retromarcia,
Monopattini: limite di velocità, casco e nuovi obblighi
Torniamo ancora una volta del “problema” dei monopattini elettrici, che sono sempre più diffusi nelle città anche per effetto delle varie app che li noleggiano (debbono rispettare le disposizioni comunali relative a sosta, assicurazione, eventuali restrizioni di circolazione in determinate zone …). Tralasciando l’aspetto salutistico (la gente non cammina più), purtroppo tutti possiamo vedere monopattini elettrici sfrecciare a tutta velocità sui marciapiedi o imboccare contromano strade e stradine e girare senza luci. Segnaliamo, dunque, che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione dei Comuni Italiani (Anci) hanno elaborato alcune linee guida. Tutti dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini, e monowheel devono essere provvisti del marchio CE. Inoltre segway e monopattini devono essere dotati di segnalatore acustico e, nel caso dei monopattini, il motore non può superare i 500 Watt di potenza. Questi veicoli non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore: sono destinati, infatti, ad essere utilizzati solo ed esclusivamente da quest’ultimo con postura in piedi. Se, in grado di superare la velocità di 20 Km/orari, questi veicoli devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di detto limite. Per il rispetto di tali limiti di velocità (massima fissata a 20 km/h, ridotta a 6 km/h nelle zone pedonali) deve essere attivato il limitatore di velocità. Ricordiamo che i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori maggiorenni o, se minorenni, in possesso di patente di categoria AM, il cosiddetto “patentino”, e con il casco. L’utilizzatore deve sempre evitare manovre brusche o acrobazie. La circolazione deve avvenire in un’unica fila, non si può mai procedere affiancati in numero superiore a due. L’utilizzatore, che deve sempre reggere il manubrio almeno con una mano, deve evitare comportamenti che possano essere di intralcio al transito normale dei pedoni. I dispositivi, privi di luce anteriore bianca o gialla fissa e, posteriormente, di catadriotti rossi e luce rossa fissa, non possono essere utilizzati da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità, e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione. Il conducente deve anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Le strade ciclabili per i velocipedi
In molte città italiane stiamo assistendo alla nascita di “strade ciclabili” per la circolazione dei velocipedi. I Comuni stanno, infatti, istituendo strade urbane, ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi e un limite di velocità di 30 Km/h, definita da segnaletica verticale ed orizzontale e sulle quali i velocipedi hanno priorità di circolazione. La “corsia ciclabile”, che, di norma, è posta a destra, è quella parte della carreggiata, a prescindere dalla sua larghezza, in cui i velocipedi possono circolare nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Nella parte sinistra della carreggiata, invece, il Comune può istituire una corsia a doppio senso ciclabile: qui i velocipedi possono circolare anche in senso contrario a quello degli altri veicoli. Ricordiamo che i conducenti degli altri veicoli debbono dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Il conducente di un autoveicolo, quando sorpassa un velocipede, quindi, deve non solo effettuare la manovra in sicurezza, ma anche lasciare la maggiore distanza possibile, a causa della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni del velocipede.
Sinistri stradali: il valore probatorio del modello Cai
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25468/2020 del 12 novembre ha ricordato che il giudice chiamato a decidere su un sinistro stradale, non può ignorare il valore di prova del modello Cai, a doppia firma (sottoscritto, cioè, da entrambi i conducenti delle auto coinvolte) inviato all’assicurazione in fase stragiudiziale: in questo caso il modulo Cai, in cui è stata descritta la dinamica del sinistro stradale, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Se, invece, il modulo di constatazione amichevole viene portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio, le dichiarazioni in esso contenute hanno, nei confronti dell’assicuratore, solo valore indiziario. Pertanto, conclude la Corte, il modello Cai, se, preventivamente al giudizio, comunicato alla compagnia, diventa decisivo ai fini della decisione e che il giudice di merito è tenuto ad esaminarlo.