Il decreto attuativo del bonus mobilità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La Corte di Giustizia Europea ha confermato che il passeggero che in caso di ritardo o cancellazione del volo, può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria.
Sanzionata l’Ukraine International Airlines Antalya per una passeggera che ha camminato sull’ala dell’aereo … perché aveva caldo
Bonus mobilità: finalmente arrivato il decreto attuativo
Lo scorso 5 settembre nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 agosto, attuativo del bonus mobilità, introdotto dal decreto “rilancio” per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica e di servizi di mobilità condivisa (esclusi quelli mediante autovetture). Il ministro Costa ha precisato che dai 120 milioni di euro, inizialmente previsti, si è passati a 210 milioni di euro: il bonus è pari al 60% della spesa sostenuta, comunque di importo non superiore a 500 euro, ed è utilizzabile una sola volta. Ricordiamo che possono beneficiarne i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per gli acquisti effettuati tra il 4 maggio e il 31 dicembre 2020. Dallo scorso 5 settembre, dunque, sono partiti i sessanta giorni necessari al completamento del portale del Ministero dell’ambiente tramite il quale, caricando la fattura o lo scontrino parlante, il cittadino può chiedere il rimborso. Ricordiamo che per accedere è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I beneficiari potranno, quindi, registrarsi sul suddetto sito web del Ministero a partire dal prossimo 4 novembre 2020) e non oltre il 31 dicembre
Chi ha già effettuato l’acquisto o lo effettuerà prima del 4 novembre potrà richiedere un rimborso, presentando apposita istanza al Ministero. Seguirà l’accredito del bonus direttamente sul conto corrente del beneficiario, le cui coordinate IBAN devono essere fornite al momento della presentazione dell’istanza.
L’Ukraine International Airlines Antalya è finita nella “lista nera”
La compagnia aerea Ukraine International Airlines Antalya-(UIA), secondo il Codice aereo della Federazione russa, è finita nella “lista nera” per aver violato le regole di sicurezza aerea e di comportamento a bordo. La sanzione è stata inflitta perché, mentre gli altri passeggeri scendevano a terra, una passeggera del volo numero PS-6212, partito da Antalya ed arrivato regolarmente, dopo 2 ore e 35 minuti, a Kiev, si è messa a camminare sull’ala dell’aereo per “rinfrescarsi”. La donna, dopo aver camminato con calma lungo il corridoio ed aperto il portellone dell’uscita di emergenza, è andata a fare una passeggiata sull’ala del Boeing 737-800 perché “si sentiva accaldata”. Il pilota ha subito allertato i servizi medici e di sicurezza dell’aeroporto internazionale Boryspil di Kyiv (KBP). Per la donna, che stava bene non era né ubriaca, né drogata, la compagnia ha richiesto la condannata ad una pesante sanzione pecuniaria.
Corte di Giustizia Europea: Il passeggero, il cui volo è stato cancellato o ha subito un ritardo prolungato, può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza
La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza, pronunciata lo scorso 3 settembre nella causa C-356/19 (Delfy / Travel Service Polska sp. z o.o), ha confermato che il passeggero, il cui volo è stato cancellato o ha subito un ritardo prolungato, può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. Il diniego di tale pagamento risulta incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati. Con la sua sentenza la Corte ha ricordato, innanzitutto, che l’obiettivo principale perseguito dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Ne consegue che le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo devono essere interpretate estensivamente. Secondo la Corte, il fatto di subordinare il diritto alla compensazione pecuniaria per i danni rappresentati dai gravi disagi nel trasporto aereo dei passeggeri alla condizione che la compensazione sia pagata al passeggero danneggiato in euro, ad esclusione di qualsiasi altra valuta nazionale, equivarrebbe a restringere l’esercizio di tale diritto e contravverrebbe, pertanto, all’obbligo di interpretazione estensiva. Il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, ha confermato ancora la Corte, si applica ai passeggeri senza operare distinzioni tra loro fondate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza: il criterio pertinente è il luogo in cui è situato l’aeroporto di partenza di tali passeggeri. Per quanto riguarda il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria dovuta nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza del passeggero interessato, poi, i giudici hanno precisato che ciò presuppone un’operazione di conversione dell’euro in detta valuta: Il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei non contiene alcuna indicazione: le modalità dell’operazione di conversione, compresa la fissazione del tasso di cambio ad essa applicabile, restano, quindi, di competenza del diritto interno degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.