Di seguito alcuni strumenti giuridici per contrastare l’epidemia da Coronavirus. La Legge 28 febbraio 2020, consente la conduzione, senza patente, di tutti i motori fuoribordo di potenza fino a 40 hp. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il passeggero aereo, che ha già ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo, ha diritto pure ad una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo.
Coronavirus: gli strumenti giuridici adottati dal Governo
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione in Italia del Coronavirus Covid 19 il Governo italiano ha proclamato dapprima lo stato di emergenza e poi ha messo in atto varie misure per il contenimento del contagio sul territorio nazionale con diversi strumenti: decreto legge, decreto del presidente del consiglio dei ministri, decreto ministeriale, decreto amministrativo, ordinanza. A seguito di alcune richieste di chiarimento, pervenute in questi giorni, precisiamo la natura e l’efficacia di tali strumenti giuridici.
Decreto legge (Dl) – Il Decreto-legge è un atto normativo di carattere provvisorio, che viene adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della nostra Costituzione. Il Decreto legge ha forza di legge ed entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I suoi effetti, però, sono provvisori: il Decreto legge, infatti, perde efficacia se il Parlamento non lo converte in Legge, anche con eventuali modifiche, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il Decreto legge, se non è convertito nel termine sopra indicato, perde efficacia sin dall’inizio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) – Questo è un semplice atto amministrativo emanato dal presidente del Consiglio dei ministri. Non richiede quindi un passaggio in Parlamento.
Decreto ministeriale (DM) – Questo atto amministrativo è emanato da un ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Il decreto, che richiede la competenza di diversi dicasteri, invece, deve essere adottato di concerto tra gli stessi: in questo caso si parla di decreto interministeriale.
Ordinanza – L’ordinanza amministrativa è emanata da un organo della pubblica amministrazione (prefetto, sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti: E’ un provvedimento amministrativo che crea doveri di fare, dare o di non fare. Se l’ordinanza contiene norme generali ed astratte è considerato un atto normativo e, quindi, fonti del diritto.
Queste norme vanno poi armonizzate con le disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni sempre con l’intento di contenere la diffusione del virus.
Motori fuoribordo a 2 tempi fino a 40 hp: è possibile guidarli senza patente
Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
La Legge n. 8/2020 introduce a beneficio degli utenti della piccola nautica e delle società di locazione e noleggio di natanti, una importante modificazione: consente, cioè, la conduzione, senza patente, di tutti i motori fuoribordo di potenza fino a 40 hp con cilindrata di 750 cc se a carburazione a due tempi e a 900 cc se a iniezione a due tempi.
Conseguentemente, nel Codice della Nautica, che era entrato in vigore il 13 febbraio 2018, all’interno dell’art. 13, dopo il comma 5, è stato, il 5-quater, il quale dispone quanto segue: “… le parole ‘a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi’ sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”.
Corte di Giustizia europea: compensazione pecuniaria anche per il ritardo del volo alternativo
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-832/18, A e a. / Finnair Oyi, ha affermato che il passeggero aereo, che ha già ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo ed ha anche accettato di imbarcarsi su un altro volo, ha diritto pure ad una compensazione pecuniaria per il ritardo di tale volo alternativo.
Alcuni viaggiatori, che avevano prenotato presso Finnair un volo diretto da Helsinki (Finlandia) a Singapore, che, però, è stato annullato a causa di un problema tecnico verificatosi nell’apparecchio. I viaggiatori, accettata l’offerta compensativa di Finnair, sono stati imbarcati, il giorno dopo, su un volo alternativo (da Helsinki a Singapore via Chongqing in (Cina), che, però, è arrivato in ritardo. In giudizio la Finnair ha riconosciuto solo una compensazione pecuniaria di 600 euro per la cancellazione del volo originario, ma non ha accolto la seconda domanda dei viaggiatori, per il fatto, da un lato, che essi non potevano pretendere una seconda compensazione pecuniaria in forza del regolamento e, dall’altro, che il volo alternativo aveva subito un ritardo a causa di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale regolamento. Essa fa valere che uno dei tre servocomandi del timone che permettono il pilotaggio dell’aeromobile utilizzato per effettuare il volo suddetto aveva subito un guasto, precisando, in proposito, che il costruttore dell’aeromobile aveva indicato che diversi apparecchi dello stesso modello presentavano un vizio occulto di fabbricazione o di progettazione che riguardava i servocomandi del timone. Inoltre, il servocomando del timone sarebbe un pezzo cosiddetto «on condition», che verrebbe sostituito con un pezzo nuovo soltanto in caso di guasto del pezzo precedente. La Corte di giustizia, investita del problema dalla Corte di appello di Helsinki, seguendo la sua precedente giurisprudenza, ha affermato che il passeggero aereo il quale, dopo aver accettato il volo alternativo proposto dal vettore aereo in seguito alla cancellazione del suo volo, abbia raggiunto la sua destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto da tale vettore aereo per il volo alternativo, beneficia del diritto a compensazione pecuniaria: i passeggeri che hanno subito cancellazioni o ritardi prolungati hanno sopportato simili disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo da essi inizialmente prenotato quanto successivamente, a causa del ritardo prolungato del loro volo alternativo. – affermano i giudici – Di conseguenza, risulta conforme all’obiettivo consistente nel rimediare a tali gravi disagi il fatto di riconoscere a detti passeggeri un diritto a compensazione pecuniaria per ciascuno di tali disagi successivi.
La Corte d’appello, inoltre, ha chiesto se, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, un vettore aereo possa invocare «circostanze eccezionali» con riferimento a un guasto di un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino. La Corte ha rilevato che, secondo la sua costante giurisprudenza, possono essere considerati «circostanze eccezionali» gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative. Guasti tecnici inerenti alla manutenzione degli aeromobili non possono, in linea di principio, costituire, in quanto tali, «circostanze eccezionali». Orbene, il guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», che il vettore aereo si è preparato a sostituire tenendo sempre un pezzo di ricambio a magazzino, costituisce un evento che, per la sua natura o per la sua origine, è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e non sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, tranne nell’ipotesi in cui un simile guasto non sia intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio. Un vettore aereo – ha concluso la Corte – non può pertanto invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali» con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition».
… e usciremo, viaggeremo, vivremo la nostra vita con più slancio e amore.
Intanto sogniamo le nostre prossime vacanze, facciamo progetti, informiamoci… pensiamo al futuro, pensiamo alla vita.