La Legge n. 8/2020, che ha convertito il Decreto legge n. 162/2019, ha prorogato fino a luglio 2022 il termine di conclusione delle sperimentazioni adottate dai Comuni per la circolazione dei cosiddetti mezzi di micromobilità elettrica e fissato le regole di circolazione. Dallo scorso 6 marzo possono essere inflitte le sanzioni a chi non rispetta l’obbligo di dotarsi dei dispositivi anti abbandono, mentre trasporta un bambino fino a 4 anni di età .
Monopattini e micromobilità elettrica in città : le ultime novitÃ
A seguito della conversione nella Legge n. 8/2020 del Decreto legge n. 162/2019, precisiamo che l’art. 33 bis ha prorogato fino a luglio 2022 il termine di conclusione delle sperimentazioni adottate dai Comuni per la circolazione dei cosiddetti mezzi di micromobilità elettrica (segway, hoverboard, monowheel o analoghi, le cui caratteristiche tecniche sono dettate dal Decreto ministeriale 4 giugno 2019).
I monopattini elettrici risultano equiparati alle biciclette: il loro motore non deve avere una potenza superiore a 0,50 kW, senza posti a sedere, e possono circolare anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.
Il provvedimento, oltre a fare riferimento all’art. 50 del Codice della strada, che riguarda i velocipedi, fissa per questi mezzi le seguenti particolari regole di circolazione: i conducenti devono avere età pari o superiore ai 14 anni; l’utilizzo può avvenire solo nelle strade urbane con limite di 50 km/h, nei luoghi dove è consentita la circolazione dei velocipedi e sulle piste ciclabili; la velocità massima è di 25 km/h abbassata a 6 km/h nelle aree pedonali; a partire da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno anche quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini, se non dotati di luce anteriore e di luce e catadriotti posteriori, possono essere condotti o trasportati solo a mano e i conducenti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità ; la circolazione di questi mezzi, inoltre, deve avvenire su un’unica fila se le condizioni lo richiedono e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; l’uso delle mani e delle braccia deve essere libero e il manubrio deve essere retto con entrambe le mani a meno che non sia necessario segnalare una svolta; i conducenti di età inferiore ai 18 anni devono usare un casco; non si possono trasportare altre persone, oggetti od animali ed è vietato farsi trainare da un altro veicolo.
Il provvedimento, infine, prevede per i comuni la possibilità di organizzare servizi di noleggio, regolandone, però, la sosta, l’assicurazione, le eventuali restrizioni di circolazione in determinate zone.
In caso di mancato rispetto delle regole di circolazione, o delle caratteristiche tecniche dei mezzi, possono essere applicate sanzioni da un minimo di 50 ad un massimo di 400 euro. Può scattare anche la confisca del mezzo, se questo è di potenza superiore a 2 kW. La circolazione con mezzi atipici, le cui caratteristiche non sono ancora state definite, invece, è punita, non solo con la confisca del mezzo, ma anche con una sanzione che può arrivare fino ad 800 euro.
Dispositivi Anti Abbandono
A seguito della morte di alcuni bambini dimenticati nei veicoli chiusi, sotto il sole, dai genitori, vittime dell’amnesia dissociativa, è stata emanata la Legge n. 117 del 1° ottobre 2018.
Il provvedimento, definito Legge Bebè, ha introdotto l’obbligo per chi trasporta bambini fino a 4 anni di età (genitori, nonni, parenti, amici, baby-sitter) di dotarsi di un dispositivo anti abbandono.
La Legge Salva Bebè è entrata in vigore il 7 novembre 2019, con la sospensione, però, delle sanzioni per permettere a produttori e consumatori di adeguarsi ai nuovi obblighi.
Finalmente, dallo scorso 6 marzo possono essere inflitte le sanzioni a chi non rispetta tale obbligo di dotazione dei dispositivi anti abbandono, mentre trasporta un bambino fino a 4 anni di età , che consistono nella multa, che può andare da un minimo di €83 ad un massimo di €333, e nella decurtazione di 5 punti della patente. In caso di recidiva entro due anni, poi, è prevista, anche la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.
Il governo aveva anche stanziato un fondo €16,1M per l’acquisto di dispositivi anti abbandono, vale a dire €15,1M per il 2019 e €1M per il 2020: dallo scorso 20 febbraio, è previsto, cioè, un contributo di €30 valido per l’acquisto di ciascun dispositivo anti abbandono e fino ad esaurimento del fondo, registrandosi alla piattaforma informatica accessibile sul sito www.bonuseggiolino.it.
L’obbligo, lo precisiamo, non opera più a 4 anni e 1 giorno.