La Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità dell’ente proprietario della strada per la sua manutenzione e quindi l’obbligo del risarcimento in caso di caduta del pedone o del motociclista. Nella definizione di pacchetto turistico rientrano anche i “servizi turistici collegati”. A Milano si sperimenta la circolazione di monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici
Corte di Cassazione: l’ente proprietario della strada deve risarcire il motociclista caduto a causa di una buca
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31065/19, pubblicata lo scorso 28 novembre, ha affermato che l’ente proprietario della strada deve risarcire il motociclista caduto a causa della buca: la manutenzione delle strade pubbliche, infatti, è un obbligo per gli enti proprietari: è imprescindibile per la salvaguardia della sicurezza stradale. E, così, se un motociclista cade a causa di una buca, l’amministrazione è responsabile e tenuta a risarcire. Secondo l’ordinanza della Corte, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, poi, il motociclista deve solo provare, anche soltanto tramite prove testimoniali, il rapporto fra il bene demaniale e la lesione patita, al di là della pericolosità della strada. Le prove testimoniali raccolte, quindi, hanno confermato che l’incidente è stato causato dall’asfalto dissestato e poco illuminato. Nella fattispecie il comune siciliano è stato condannato ad oltre 70mila euro di risarcimento a titolo di danno biologico e a 600 euro per rimborso spese.
Corte di Cassazione: il comune è responsabile se un pedone cade in una buca non segnalata, coperta di foglie e cartacce. Anche la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 31220/19, pubblicata il 29 novembre, ha riaffermato la responsabilità dell’ente proprietario della strada, che deve garantire la manutenzione delle strade pubbliche, e, pertanto, è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal pedone, che cade in una buca non visibile, coperta di foglie e cartacce, ed anche non segnalata. Non conta, scrivono ancora i giudici, che la vittima conosca lo stato dei luoghi. Per liberarsi dalla responsabilità da custodia e, quindi, non pagare, precisano, infine, i giudici, l’ente pubblico deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito. Nella fattispecie il comune della Provincia di Messina è stato condannato a pagare un risarcimento pari a quasi 6.500 euro, più altri 170 a titolo di spese mediche.
Pacchetti turistici: i servizi turistici collegati
Nella definizione di pacchetto turistico la normativa ha introdotto la categoria dei “servizi turistici collegati”, che consiste nel collegamento di almeno due tipi di servizi turistici diversi acquistati ai fini dello stesso viaggio o vacanza, ma che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come pacchetto e prevedono, di conseguenza, la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici. Ciascun fornitore, pertanto, è responsabile limitatamente al servizio venduto e il professionista, che ha agevolato la vendita, non è responsabile per la corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. Precisa la normativa che si hanno “servizi turistici collegati” quando le agenzie online o le agenzie tradizionali agevolino, al momento di un’unica visita o un unico contatto, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; o quando le agenzie online agevolino, attraverso processi collegati di prenotazione (c.d. “through linked online booking processes”), l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando il contratto con quest’altro professionista è concluso entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. Anche prima dell’acquisto di “servizi turistici collegati”, occorre sempre consegnare al viaggiatore il Modulo Informativo Standard, che contiene l’indicazione della compagnia assicurativa o del fondo di garanzia del professionista che ha agevolato la vendita e che il viaggiatore deve contattare in caso di insolvenza dell’operatore economico al quale si è affidato. Il viaggiatore non gode, però, di tutti i diritti che discendono dalla conclusione di un contratto avente ad oggetto pacchetti turistici, ma può beneficiare anche lui di una “protezione insolvenza”: è tutelato, cioè, in caso dell’insolvenza del venditore per i pagamenti effettuati per i servizi non prestati e anche per un eventuale rimpatrio.
Milano: i monopattini possono circolare
Milano ha concluso la posa di oltre 130 cartelli che indicano le strade sulle quali possono o non possono muoversi i dispositivi di micromobilità elettrica. Da lunedì 9 dicembre, quindi, è in corso la sperimentazione, che proseguirà fino luglio 2021, come previsto dalle linee guida del Ministero dei Trasporti dello scorso giugno: monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici, quindi, possono circolare in città. La sperimentazione è importante anche perché i monopattini e gli altri micro mezzi elettrici, al pari delle biciclette, contribuiscono a migliorare la qualità della mobilità urbana. La circolazione dei micro veicoli di mobilità elettrica è consentita nelle aree pedonali purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari (il decreto prevede che i dispositivi siano dotati di limitatore di velocità) e, ma solo per monopattini e segway, su piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle Zone 30 con il limite di velocità di 20 chilometri orari. Il provvedimento del Comune di Milano prevede delle eccezioni che riguardano alcune di queste strade o porzioni di esse all’ingresso delle quali sono stati messi 80 cartelli stradali di divieto di circolazione. Sono i tratti con la pavimentazione in pietra di fiume, corsie preferenziali (anche in Zone 30) contigue ai binari del tram, a meno che non siano in una sede stradale separata, nelle aree di parcheggio a fondo cieco, nelle gallerie pedonali. Naturalmente i possessori di monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici debbono rispettare le regole dettate dal codice della strada anche per quanto riguarda la sosta di questi micro mezzi, che è permessa negli stalli dedicati alle biciclette o al lato della strada, dove non espressamente vietata, mai in contrasto con quanto previsto dal codice della strada e sempre con buonsenso affinché non costituiscano un intralcio o un pericolo. I veicoli usati debbono essere omologati, dotati di luci per essere ben visibili e limitatori di velocità e tenuti sempre in buone condizioni di efficienza e sicurezza.