Allo stato è vietato circolare sulle carreggiate con veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. I comuni possono avviare una sperimentazione organizzando un’adeguata segnalazione nelle zone dove la circolazione è concessa. La legge n. 117/2018 ha introdotto l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore a 4 anni trasportati in auto
Monopattino elettrico: le normative vigenti
L’art. 1, commi 102/103, delle Legge n. 145/2018, nota come Legge di Bilancio, ha previsto la possibilità per i comuni di autorizzare la sperimentazione della circolazione sul proprio territorio, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. La sperimentazione, che ha termini e durata limitati, è stata poi dettagliata dal Decreto del Ministero dei Trasporto n. 229 del 4 giugno 2019, ed affidata alla disciplina dei singoli Comuni, che debbono organizzare un’adeguata segnalazione nelle zone dove la circolazione è concessa, ed informare, di conseguenza, i propri cittadini. Ricordiamo che la circolazione sulle carreggiate del monopattino elettrico è vietata dall’art. 190 del Codice della strada: il comma 8, infatti, sancisce che la circolazione per mezzo di tavole, pattini o acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata, ed il comma 9, riferendosi agli acceleratori di andatura, vieta di spostarsi con tavole, pattini o acceleratori di andatura sugli spazi riservati ai pedoni (marciapiedi e zone pedonali).
A Torino, dove, peraltro, l’amministrazione comunale non ha ancora deciso di adottare la sperimentazione, un monopattino elettrico, che è stato multato per 1.079 euro per violazione degli articoli 97 e 193 del codice della strada, in quanto circolava senza targa, libretto ed assicurazione. Il comandante dei vigili urbani di Torino pare che, in una sua circolare, partendo dalla lettura delle disposizioni legislative recepite dalla direttiva 2002/24/CE e attuate con il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2003, abbia equiparato i monopattini con velocità superiore a 6 km orari ai ciclomotori a due, tre o quattro ruote, che, pertanto, debbono essere sottoposti ad una procedura di omologazione. Una volta che sono stati omologati, essi possono, quindi, circolare solo sulla carreggiata. A Trento ad un papà, che spingeva il passeggino della figlia mentre era a bordo del suo hoverboard (con velocità superiore ai 6 chilometri orari in una zona non consentita, senza targa ed assicurazione e senza casco), i vigili del corpo della polizia municipale hanno inflitto una multa di 1200 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Seggiolini auto per bambini con allarme antiabbandono
Oobbligatorietà. La legge n. 117/2018 ha introdotto nell’art.172 del codice della strada l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini trasportati in auto. L’obbligo riguarda i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone, immatricolati in Italia -o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia- che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni. Precisiamo, per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’obbligo, che la Legge n. 117/2018 aveva previsto che l’obbligo dovesse attivarsi decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, che doveva arrivare entro dicembre 2018 con termine ultimo il 1° luglio 2019. Il decreto, però, è arrivato in ritardo, ben oltre il mese di luglio 2019, con conseguenti dubbi sull’applicabilità del differimento di 120 giorni alla sua data di entrata in vigore, (7 novembre 2019), che porterebbe al 6 marzo 2020.
Caratteristiche. I dispositivi devono possedere le caratteristiche, tecnico-costruttive e di funzionalità, fissate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, entrato in vigore lo scorso 7 novembre 2019. Per quanto riguarda le caratteristiche, tecnico-costruttive, i dispositivi debbono essere conformi alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica, la marcatura CE, la dotazione di sistemi elettronici intelligenti e di sensori, la segnalazione dei livelli di carica rimanente (se a batteria). Tutte queste caratteristiche debbono essere “certificate” dai produttori tramite rilascio di una dichiarazione di conformità redatta su modello allegato al decreto. Per quanto riguarda la funzionalità, che, essenzialmente, consiste nella segnalazione dell’abbandono del bambino mediante segnali al conducente, il dispositivo deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente; deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento della propria attivazione; in caso di allarme, deve attirare subito l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici o aptici (del tatto), percepibili dentro o fuori dall’auto; deve poter attivare un sistema di comunicazione automatica per l’invio, tramite reti mobili senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno tre diversi numeri di telefono. Le tipologie che i conducenti possono scegliere sono tre: uno integrato all’origine nel sistema di ritenuta (quindi facente parte di un seggiolino nuovo), una dotazione di base od optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione (quindi fornito insieme all’auto nuova) o indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo (un dispositivo da applicare al seggiolino già posseduto).
Le sanzioni. Mentre, stiamo ancora attendendo il decreto attuativo per la fruizione delle agevolazioni, sotto forma di contributi di 30 euro. per ogni acquisto effettuato negli anni 2019 e 2020, segnaliamo che, per quanto riguarda l’applicabilità delle sanzioni, che possono variare da 83 a 333 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente, il Consiglio di Stato, con il parere n. 2526 del 26 settembre 2019 ha invitato il legislatore a spostare il termine ultimo di applicazione.