La nuova polizza I4Business colma il gap tra le polizze “mission” annuali e le polizze rivolte ai “business travellers” individuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato, in merito ai voli in coincidenza con un’unica prenotazione, che il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo. La Corte di Cassazione ha affermato che è nullo il verbale elevato con il sistema “SICVe” se non è dimostrata la taratura periodica
I4T, la polizza business “on demand”
Per le agenzie che organizzano trasferte e viaggi di lavoro per le aziende è già disponibile la nuova polizza I4Business, che colma il gap tra le polizze “mission” annuali e le polizze rivolte ai “business travellers” individuali. I4Business, sottoscritta con Chubb European Group, offre una copertura completa, senza vincoli sulla tipologia di mansioni svolte dagli assicurati, quindi è adatta anche nel caso di squadre di operai, tecnici specializzati e lavori di manodopera in genere. Basta impostare la destinazione, le date ed il numero di assicurati, senza l’obbligo di sottoscrivere contratti annuali. Le garanzie di I4Business comprendono rimborso delle spese mediche, indennizzo in caso di infortunio, assistenza all’assicurato e ai suoi familiari durante la trasferta, tutela dei beni personali (bagaglio) e aziendali (campioni, prototipi e altro materiale tecnico), assistenza e supporto in caso di inconvenienti in viaggio e responsabilità civile verso terzi. La polizza contempla anche il Rischio Guerra e offre uno specifico pacchetto di coperture “Crisis Management” valide in circostanze eccezionali, incluse le calamità naturali.La polizza è venduta in abbinamento ai servizi di viaggio della trasferta, nel rispetto delle prescrizioni dell’IDD e quindi, a differenza delle polizze annuali “stand alone”, può essere venduta in agenzia, ovviamente nel rispetto dei limiti di premio previsti dalla direttiva in vigore.
Info: www.i4t.it
Corte di Giustizia europea: il vettore aereo, che ha provveduto ad una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza, oggetto di un’unica prenotazione, può agire in regresso contro quest’ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza, pronunciata nella causa C-502/18, ha affermato che, in merito ai voli in coincidenza con partenza da uno Stato membro, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, tutto con un’unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario, Con questa sentenza la Corte ha ricordato, anzitutto, che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento. Pertanto, un volo in coincidenza nell’ambito del quale una prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie Praga, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento anche se la seconda tratta di tale volo in coincidenza è stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo all’Unione europea. La Corte ha, quindi, concluso che, la compagnia aerea che ha effettuato il primo volo è tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all’arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e, pertanto, sia imputabile a Etihad Airways. La Corte ha così sottolineato che, nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo. Infine, la Corte ha ricordato che il regolamento riserva al vettore aereo operativo, che ha dovuto provvedere ad una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza, oggetto di un’unica prenotazione, ha il diritto di agire in regresso contro quest’ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario.
Info: www.curia.europa.eu
Corte di Cassazione: è nullo il verbale elevato con il sistema “SICVe” se non è dimostrata la taratura periodica
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24757 dello scorso 3 ottobre, si è pronunciata, ancora una volta, in merito all’utilizzo dei sistemi per la misurazione della velocità media dei veicoli su determinati tratti di strada. La Corte ha affermato che il verbale per eccesso di velocità rilevata con il sistema “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità) deve essere annullato se non vengono dimostrate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura: secondo la normativa vigente e la costante giurisprudenza della Corte, infatti, le verifiche periodiche sul funzionamento dell’apparecchio di controllo sono indispensabili. Conseguentemente, in assenza di prova della taratura periodica, il verbale è nullo, non può essere inflitta la multa e non operano neppure la decurtazione dei punti o la sospensione della patente per l’automobilista sanzionato.
Info: www.cortedicasssazione.it