Dal primo gennaio 2019 anche le agenzie di viaggio debbono emettere la fattura elettronica, rispettando tutte le specifiche regole previste dalla normativa in vigore. L’agenzia delle Entrate, in particolare, ha fornito chiarimenti in merito alle autofatture per le provvigioni delle agenzie di viaggi. Le banconote da 500 euro sono destinate a sparire
Agenzia di viaggio: la fattura elettronica
Questa volta ci occupiamo delle agenzie di viaggio perché anche loro si sono dovute attrezzare per emettere la fattura elettronica, rispettando le specifiche regole previste dalla normativa entrata in vigore al 1° gennaio 2019. La fattura elettronica, lo ricordiamo, deve contenere la data di emissione, che deve coincidere con la data in cui è avvenuta la vendita; il numero univoco del documento (non è possibile ripetere lo stesso numero); i dati dell’agenzia (nome e cognome, indirizzo completo, partita iva e codice fiscale); i dati del cliente (nome e cognome, codice fiscale e partita iva se si tratta di impresa); la descrizione del servizio venduto; la quantità venduta; il valore del servizio venduto; gli sconti applicati; il valore totale, imponibile, del/i servizio/i venduto/i (totale imponibile); il totale del documento. Alla fattura elettronica di un’agenzia viaggi si applica anche la normativa delle semplificazioni amministrative prevista dall’articolo 74-ter D.P.R. 633/1972: al regime speciale previsto da tale articolo 74 ter, infatti, si affianca quello ordinario a seconda dei servizi venduti dall’agenzia viaggi. L’agenzia viaggi, che vende pacchetti turistici (anche se realizzati nell’arco di una giornata) organizzati in proprio od acquistati da altri soggetti, applica in fattura l’articolo 74-ter del DPR n. 633/1972, noto come regime del margine: il valore del servizio deve comprendere l’IVA e, quindi, la stessa non deve essere esposte separatamente in fattura. Il regime del margine, invece, non si applica quando l’agenzia viaggi vende servizi singoli facendo solo da intermediaria tra chi offre il servizio ed il proprio cliente: in questo caso si applica regolarmente il regime IVA ordinario. Nella fattura, in base all’articolo 74 ter DPR 633/72, infine, si applica il bollo dell’importo di 2 euro se la vendita riguarda pacchetti turistici con destinazione in Paesi fuori dall’Unione Europea, con il seguente riferimento normativo: articolo 9 del DPR n. 633/72.
Agenzia delle Entrate: autofatture per provvigione
L’Agenzia delle Entrate, investita del problema delle autofatture per le provvigioni delle agenzie di viaggi, ha chiarito che le autofatture non richiedono nessun tipo di delega. L’emissione di una fattura per conto terzi – ha chiarito il documento dell’Agenzia delle Entrate – disciplinata dall’art. 21 del Dpr n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate di delega. Non è così toccato il limite di 4 deleghe per l’emissione delle fatture. In caso contrario ogni agenzia avrebbe potuto lavorare al massimo con 4 aziende in quanto le autofatture per le provvigioni arrivano già compilate, e, quindi, sarebbe stata necessaria una delega per ogni fornitore. Lo stesso documento precisa anche come procedere per l’emissione della fattura in regime 74ter. L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (‘Tipo Documento’ TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi ‘Terzo Intermediario o Soggetto emittente’ e ‘Soggetto emittente’). – ha precisato l’Agenzia delle Entrate – Inoltre, è necessario inserire, in luogo dell’aliquota Iva, il codice natura N6, se la fattura riguarda operazioni imponibili, o N3, se la fattura riguarda operazioni non imponibili.
Banconote da 500 euro destinate a sparire
Come previsto dalla direttiva 2016, dallo scorso 27 gennaio, la BCE non emette più la banconota da 500 euro, uno dei sette tagli di banconota in euro e, tra tutte, quella con il valore più alto, perché, come ha scritto la BCE, la stessa potrebbe facilitare attività illecite e di riciclaggio. Il 4 maggio 2016, lo ricordiamo, il consiglio direttivo della Banca centrale europea aveva deciso di sospendere la produzione della banconota da 500 euro, dando termine per l’emissione al 27 gennaio 2019. La banconota da 500 euro, comunque, che mantiene sempre il suo valore, potrà essere cambiata presso le banche centrali dell’Eurosistema per un periodo di tempo illimitato e sempre a tempo illimitato potrà essere usata anche come moneta di pagamento e riserva di valore.