Ciclista: multa per eccesso di velocità
Secondo quanto abbiamo letto su Facebook, in Austria, Linz, ad un ciclista austriaco è stata comminata da una pattuglia della locale polizia una multa di 20 euro per eccesso di velocità, perché “pedalava più veloce dei pedoni”.
L’autovelox, infatti, ha fotografato l’uomo, in bici, mentre procedeva a 20 chilometri all’ora, in un tratto di strada dove il limite era di soli 10 chilometri.
Veicoli: nuove regole per la revisione obbligatoria
Dallo scorso 20 maggio, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 214/2017, che ha recepito la direttiva 2014/45/UE, che ha abrogato e sostituito il Decreto ministeriale n. 408/1998 sono operative nuove regole per la revisione obbligatoria – presso i centri abilitati, pubblici o privati, o gli uffici della motorizzazione civile o le officine autorizzate dal Ministero – dei veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone di progetto con una velocità superiore a 25 km/h e di merci, rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone (categorie O1, O2, O3 e O4), ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, trattori a ruote delle categorie utilizzati sulle strade pubbliche.
Rinviando alla lettura del provvedimento per quanto riguarda la periodicità della revisione, segnaliamo che sono stati introdotti due nuovi documenti: il certificato di revisione (che deve contenere il numero di identificazione dei veicolo; targa, luogo e data del controllo; lettura del contachilometri; categoria del veicolo; carenze individuate e livello di gravità; risultato del controllo tecnico; data del successivo controllo; dati di chi effettua e firma il controllo) e l’attestato, rilasciato solo quando la revisione ha esito positivo. Se l’esito del controllo è negativo, senza esclusione dalla circolazione, invece, il veicolo può continuare a circolare fino ad un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione, ma deve subire un nuovo controllo dopo il ripristino dell’efficienza prescritta. Se l’esito è negativo per anormalità o difetti, che compromettono la sicurezza della circolazione o determinano inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo può essere solo condotto, nella stessa giornata, a riparazione. A chi circola con un veicolo non revisionato può essere inflitta una sanzione pecuniaria da 169 a 679 euro, raddoppiata se la revisione risulta omessa più di una volta.
Info: www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-214-del-19052017
A cura di Giovanni Guarino